Controlli e liti

Nelle frodi carosello onere della prova «ripartito» tra amministrazione e contribuente

di Alessandro Galimberti

Nelle frodi carosello l’onere probatorio dell’amministrazione fiscale non può dispiegarsi su tutta la catena delle operazioni, ma deve essere invece ribaltato - a determinate condizioni - sul cessionario. La Quinta civile della Cassazione ( ordinanza 17161/18 ) torna sul più classico - e ormai anche un po’ abusato - degli schemi frodatori per ribadire gli orientamenti della giurisprudenza europea (C-527/11; C-277/14) e nazionale (Cassazione 20059/14; 25778/14). La questione riguardava tre avvisi di accertamento contro un commerciante d’auto marchigiano annullati dalla Ctp locale, decisione confermata poi dalla Commissione tributaria regionale.

La Cassazione ha però censurato la formula utilizzata tout court nel grado di merito per “legittimare” le detrazioni di imposta rappresentate dalla contribuente («indimostrati i rapporti ed i comportamenti consapevolmente collusivi»). Secondo i giudici di piazza Cavour, la Ctr avrebbe dovuto invece sondare se la cessionaria «fosse in condizioni di rendersi conto dell’esistenza del meccanismo allestito dalla cedente delle autovetture importate da Stato Ue» . Indizi delle patologia sono, tra gli altri, la prossimità tra i contraenti che imponeva, almeno, di rilevare l’assenza di struttura operativa della controparte, la totale mancanza di dipendenti e la introvabilità della documentazione contabile.

La Quinta argomenta così che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti «pur nell’ambito di una frode carosello quali sono quelle in contestazione, le cui operazioni sono sempre effettive, l’Amministrazione ha l’onere di provare solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ossia la sua non operatività, oltrechè la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione, anche in via presuntiva in quanto avrebbe dovuto conoscere l’inesistenza del contraente». Spetta invece al contribuente provare di aver rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, «essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti e anche la mancanza di benefici della rivendita delle merci o dei servizi» (Cassazione 9851/18; 10120/17).

Cassazione, ordinanza 17161/2018

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