Controlli e liti

Nelle indagini sulle frodi Iva necessaria una maggiore selezione degli accertamenti

di Giuseppe Verna

Sul tema della programmata intensificazione della lotta alle frodi carosello da parte dell’amministrazione finanziaria ( si veda l’articolo di Ivan Cimmarusti sul Sole 24 Ore del 4 ottobre ) merita segnalare un modus operandi da parte di diverse Agenzie gravemente illegittimo che, pur perseguendo la condivisibile lotta all’evasione dell’Iva, inietta sgomento negli imprenditori onesti, ostacola lo svolgimento degli scambi commerciali e, in ultima analisi, si ritorce contro la stessa amministrazione, minando la fiducia che dovrebbe infondere nei contribuenti.

Infatti proprio nel settore della compravendita di prodotti informatici, caratterizzati a livello europeo da odiose frodi carosello e falsi esportatori abituali, dove addirittura l’evasore non solo non paga le imposte, ma le incassa dal cliente sottraendole all’erario, si assiste sovente alla seguente condotta da parte della Guardia di finanza e degli uffici dell’agenzie delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria scopre un evasore fiscale (cartiera, falso esportatore abituale o simili) ed acquisisce le prove documentali dell’evasione. A seconda che questi abbia acquistato in esenzione Iva senza che ne ricorrano i presupposti o abbia venduto e tenuto per sé l’Iva riscossa dal cliente, la Finanza forma l’elenco, rispettivamente, dei suoi fornitori o dei suoi clienti e trasmette una segnalazione alle agenzie territorialmente competenti; queste ultime, ricevute le segnalazioni, presumono la conoscenza o conoscibilità del cliente o fornitore dell’evasore (sulla base dell’assioma “anche se non sapeva, avrebbe dovuto sapere”), utilizzando, negli accertamenti, elementi indiziari che non sono a conoscenza di tali soggetti (come quelli risultanti solo dall’anagrafe tributaria) o elementi di prova di cui essi, in mancanza di sospetti, non avevano il dovere di raccogliere (l’imprenditore infatti non è un poliziotto del fisco); non c’è dubbio che alcuni clienti o fornitori, in casi manifestamente critici, prima di acquistare o vendere avrebbero dovuto svolgere indagini sull’affidabilità fiscale della controparte, ma ugualmente è indubbio che accertamenti generalizzati e sbrigativi a carico di clienti o fornitori dei frodatori di iva costituiscono grave illecito su cui le autorità amministrative e giudiziarie dovrebbero intervenire. Trattasi, oltretutto, di accertamenti che sono accompagnati dalla comminazione di sanzioni pecuniarie del 190% e dalla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Non si possono emettere centinaia di accertamenti per recuperare a posteriori dalle controparti le imposte evase da alcuni malfattori, mettendo in pericolo la vita di molte aziende e la libertà personale dei loro amministratori.

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