Nelle polizze assicurative identificato il beneficiario
Nuove regole antiriciclaggio per le assicurazioni. Dopo il documento di consultazione e a un anno dalla sua chiusura, l'Ivass, la Banca d'Italia e la Consob hanno raggiunto l'accordo sul regolamento n. 5, la normativa che di fatto detta le regole circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.
Il regolamento adottato dall'Ivass il 21 luglio e pubblicato ieri sul sito istituzionale, armonizza a livello nazionale l'approccio che le imprese operanti nell'ambito assicurativo dovranno avere, dal 1° gennaio 2015, nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il regolamento non si applica alle imprese operanti esclusivamente nei rami danni.
Le disposizioni mirano a completare la regolamentazione secondaria prevista dal Dlgs 231/07, affiancandosi alle disposizioni in materia di archivio unico informatico, nonché a quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del 15 maggio 2012.
Principale elemento di novità consiste nell'inserimento, tra le figure da identificare, del beneficiario, ossia del soggetto che, sulla base della designazione fatta dal cliente, percepirà la prestazione corrisposta dall'impresa (capitale o rendita).
Queste, in sintesi, le principali novità: vengono forniti elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e contestuale profilatura, della clientela; vengono chiariti i rapporti continuativi e le operazioni che comportano l'identificazione di una pluralità di soggetti (le polizze "collettive"); si ritagliano gli obblighi di adeguata verifica di situazioni giuridiche caratteristiche del settore assicurativo (ad esempio, il contratto per conto altrui e l'obbligo di pagamento dei premi assicurativi).
Specifiche indicazioni per l'individuazione del titolare effettivo e casi particolari vengono descritti in allegato. Anche per gli agenti e i mediatori assicurativi sono specificate le modalità esecutive degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione ad essi riservate.
Una tempistica relativamente breve (entro il 1° gennaio 2015) attende le assicurazioni per identificare le eventuali modifiche organizzative e regolamentari che potrebbero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore del documento Ivass.
In verità ci si sarebbe aspettati, data la lunga gestazione, un capitolato maggiormente innovativo, che invece è plasmato su quello elaborato per le banche. Ma l'uniformità potrebbe costituire un vantaggio. Si pensi alle realtà di gruppi bancari o assicurativi che vedano la compresenza di intermediari di diversa natura.