Nelle procedure concorsuali in continuità rischio tassazione sulla rinuncia ai crediti
La rinuncia ai crediti dei soci, nell’ambito delle procedure concorsuali in continuità, è a rischio di parziale tassazione.
La questione, affrontata in occasione di Telefisco 2018 a seguito dei quesiti posti dai lettori sul tema, emerge dalla lettura combinata dei commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 88 del Tuir, introdotti dal Dlgs 147/2015, cosiddetto Decreto internazionalizzazione, in base al quale il «pericolo tassazione» delle sopravvenienze attive da stralcio crediti dei soci verso la partecipata in crisi potrebbe derivare dalla combinazione di tre elementi: valore fiscale del credito del socio inferiore al valore nominale, società partecipata sottoposta a procedura concorsuale (o para-concorsuale) non liquidatoria ma finalizzata alla continuità dell’impresa, presenza di perdite fiscali.
Il primo di tali presupposti si realizza principalmente quando il credito è stato acquistato dal socio da un soggetto terzo per un valore inferiore rispetto a quello nominale. Prima della modifica legislativa, tale operazione, se finalizzata alla successiva rinuncia al credito da parte del socio, poteva comportare profili di rilevanza elusiva che hanno indotto il legislatore tributario a modificare l’articolo 88 del Tuir, prevedendo la rilevanza della sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio al credito per la parte che eccede il relativo costo fiscale.
La tassazione delle sopravvenienze attive da stralcio crediti (da chiunque vantati, soci compresi) è, tuttavia, fortemente limitata nel caso in cui l’impresa debitrice sia sottoposta a procedure concorsuali per la soluzione della crisi.
Il quadro normativo nasce infatti da due esigenze contrapposte ma egualmente meritevoli di tutela: da un lato, quella di porre un efficace contrasto a comportamenti elusivi dei contribuenti che tentassero di ottenere vantaggi fiscali dall’acquisto «pilotato» di crediti vantati nei confronti di una partecipata finalizzato a una successiva rinuncia; dall’altro, l’esigenza di non aggravare la tassazione della partecipata qualora tale rinuncia non fosse il frutto di un mero accordo privatistico tra le parti ma derivasse da procedura formalizzata in uno degli strumenti previsti dalla legge fallimentare per la soluzione delle crisi d’impresa.
In particolare, la detassazione è totale in caso di utilizzo di strumenti volti alla cessazione dell’attività d’impresa, quale il concordato preventivo liquidatorio: nell’ambito di tale procedura, la rinuncia al credito del socio non determina mai sopravvenienze attive tassabili, anche in caso di costo fiscale del credito inferiore al valore nominale e indipendentemente dalla presenza di perdite fiscali.
Tale ultimo elemento è, al contrario, rilevante nei casi di procedure volte alla continuità d’impresa, quali il concordato di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e il piano attestato pubblicato nel registro delle imprese: in tali casi, infatti, la norma prevede la rilevanza della sopravvenienza attiva da stralcio crediti per un importo pari al minore tra valore nominale dei debiti stralciati e importo delle perdite fiscali, pregresse e di periodo. Qualora nell’ambito della procedura vi fossero anche rinunce di soci a crediti fiscalmente «rilevanti» (costo fiscale del credito inferiore al relativo valore nominale), l’importo della rinuncia che eccede il valore fiscale del credito andrebbe incluso nel totale dei debiti stralciati rilevanti per operare poi il confronto con le perdite. In tali casi, per sterilizzare il reddito imponibile sarà necessario utilizzare le perdite fiscali pregresse, purtroppo nei limiti dell’80 per cento del reddito a norma dell’articolo 84 Tuir.
In sostanza, in tali casi il 20 per cento delle sopravvenienze come sopra determinate sarà soggetto a tassazione immediata nel periodo in cui è concluso l’accordo, ferma restando la possibilità di riportare le perdite inutilizzate. Nel frattempo, tuttavia, l’appesantimento fiscale che il meccanismo crea potrebbe impedire a diverse imprese la buona riuscita della procedura.
Per approfondire:
«Telefisco 2018 - Le novità fiscali con i commenti degli esperti del Sole 24 Ore e le risposte ai quesiti di Entrate, GdF e MeF» , on line e in edicola.