Nelle vendite simulate soglia di punibilità basata sul debito
Per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte occorre verificare il superamento della soglia di 50mila euro solo rispetto al debito tributario e non anche al valore dei beni simulatamente trasferiti. A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 15133 depositata il 5 aprile 2018.
Una società vendeva al fratello del proprio legale rappresentante un immobile a 10 mila euro, prezzo ritenuto inferiore alla media di mercato che invece oscillava tra i 33 mila e 44 mila euro.
Poiché la contribuente aveva debiti tributari per importi superiori a 200 mila euro, la Procura contestava il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Il Gip, ritenuta la sussistenza del reato, ordinava il sequestro preventivo dell’immobile trasferito, ma tale provvedimento veniva annullato dal Tribunale del riesame. In particolare, la decisione era fondata nel presupposto che il superamento della soglia di 50 mila euro prevista dalla norma, dovesse riguardare contestualmente sia debiti tributari rimasti inevasi, sia il valore dei beni simulatamente trasferiti.
Il procuratore ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della disciplina. La Corte ha innanzitutto rilevato che l’articolo 11 del Dlgs 74/2000 è una norma volta a tutelare la riscossione del credito erariale da attività attuate per depauperare in modo fraudolento la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Non è necessario l’avvio dell’esecuzione esattoriale, essendo sufficiente che la condotta adottata sia idonea a rendere inefficacie, la possibile riscossione coattiva. Si tratta cioè di un reato di pericolo, con la conseguenza che il superamento della soglia va verificato solo rispetto al credito erariale.
I giudici di legittimità hanno infatti precisato che proprio dal tenore testuale della disposizione, la tutela è rivolta al debito di imposte, sanzioni e interessi, escludendo quindi che sia necessario il contemporaneo superamento della soglia anche per il valore dei beni simulatamente trasferiti.
Tanto è che se così non fosse esisterebbe una “zona franca”. Basti pensare a un contribuente che pur con debiti per 50.100 euro (quindi sopra la soglia), sottraesse fraudolentemente beni di valore pari a 49 mila euro (quindi sotto la soglia). Se, infatti, fosse corretta l’interpretazione secondo la quale occorrerebbe il contemporaneo superamento della soglia per entrambe le posizioni, in una simile ipotesi, il comportamento non avrebbe alcun risvolto penale. Le vendite simulate, quindi, sarebbero penalmente irrilevanti se eseguite per valori inferiori ai predetti 50 mila euro.
Nella specie, dinanzi ad un debito tributario superiore a 200 mila euro, la sottrazione di beni con un valore oscillante tra 33 mila e 44 mila euro era sicuramente idonea a pregiudicare, anche se solo parzialmente, la procedura di riscossione. Occorreva così da parte del Tribunale un approfondimento sul patrimonio residuo se sufficientemente capiente anche dopo la vendita.
Cassazione, sentenza 15133/2018