Imposte

Neo-residenti, redditi svizzeri in fuorigioco

Risposta a interpello: chi si avvale del regime opzionale deve escluderli dall’agevolazione

In un recente interpello non ancora pubblicato, l’agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia avvalendosi del regime opzionale dei neo-residenti di cui all’articolo 24-bis del Tuir devono escludere i redditi di fonte svizzera dal regime agevolato se vogliono accedere ai benefici della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore fra Italia e Svizzera (Cdi).

La convenzione Italia-Svizzera contiene infatti una particolare disposizione (l’articolo 4, comma 5, lettera b) in base alla quale il trattato non è applicabile, per le persone fisiche, ai redditi provenienti dall’altro Stato contraente che, nello Stato di residenza, non sono assoggettate alle imposte generalmente riscosse per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di tale Stato.

Non basta quindi che il reddito di fonte estera sia genericamente assoggettato ad imposta nello Stato di residenza, ma è richiesto che sia tassato, con le stesse regole applicabili a qualsiasi residente.

Per quanto motivo, il regime dei neo-residenti – che assoggetta i redditi di fonte estera ad una imposta sostitutiva forfettaria di 100mila euro – comporta l’inapplicabilità del trattato con la Svizzera.

Per poter applicare il trattato occorre quindi esercitare l’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 24-bis del Tuir al fine di escludere la Svizzera dal novero degli Stati i cui redditi sono assorbiti dall’imposta forfettaria. In tal modo, i redditi di fonte svizzera sono assoggetti a tassazione ordinaria in Italia e, pertanto, l’articolo 4, comma 5, lettera b), del Cdi non preclude l’accesso alle altre previsioni convenzionali.

L’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate in sede di interpello è in linea con quella delle autorità fiscali svizzere laddove un soggetto che si avvale della tassazione basata sul dispendio (articolo 14 del Lifd), se vuole accedere alla convenzione in vigore con l’Italia, deve optare per la cosiddetto globale modificata, ovvero deve tassare anche tutti i redditi di fonte italiana. Pertanto, le autorità fiscali elvetiche difficilmente potranno negare l’applicazione delle disposizioni della convenzione, tra cui la riduzione dell’aliquota delle ritenute sui redditi e l’accesso alle tie break rules di cui all’articolo 4 della Cdi, nel caso di neo-residenti che esercitano l’opt-out della Svizzera.

I neo-residenti con redditi di fonte svizzera dovranno pertanto valutare di volta in volta l’opportunità di esercitare l’opzione di escludere la Svizzera dall’imposta sostitutiva.

L’interpello mette in pratica il principio già espresso, in modo generico, nella circolare n. 17 del 23 maggio 2017 (§ 7) secondo cui neo-residenti sono, in generale, considerati residenti in Italia ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, poiché tutti i loro redditi sono soggetti a tassazione, se di fonte italiana in via ordinaria, se di fonte estera tramite l’imposta sostitutiva. Tuttavia, la regola non si applica quando le convenzioni dispongano diversamente, come appunto, nel caso del trattato Italia-Svizzera.

Altri importanti chiarimenti riguardano la conferma che il regime dei neo residenti non è incompatibile con i benefici previsti per i residenti a Campione d’Italia (articolo 188-bis del Tuir) e che è possibile presentare interpello disapplicativo della disposizione che vieta di far valere l’imposta sostitutiva per le plusvalenze qualificate realizzate nei primi cinque anni di validità dell’opzione a condizione che non si verifichino effetti elusivi e la residenza in Italia sia mantenuta per almeno cinque anni dopo il realizzo della plusvalenza.

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