Adempimenti

Neoresidenti, convenienza vincolata al Paese in cui si trovano i beni esteri

di Massimo Pellecchia

Il regime per i neoresidenti per attrarre contribuenti facoltosi stranieri a venire in Italia non sempre si rivela così conveniente. Ci sono infatti dei casi in cui il vantaggio fiscale di cui si è tanto parlato si riduce sensibilmente.
Ma andiamo con ordine. L'articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 232/2016, ha introdotto una serie di agevolazioni per quei soggetti, particolarmente benestanti, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: sarà loro applicata un'imposta fissa ai fini Irpef per i redditi esteri, l'esenzione dall'imposta sulle donazioni e successioni, dall'Ivie e dall'Ivafe dei beni collocati all'estero, nonché l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E del 23 maggio scorso, ha fornito una serie di chiarimenti volti a dare risposte ai più pressanti quesiti posti dagli operatori. Ciò nonostante, restano alcune perplessità circa l'effettiva portata dei benefici ai fini delle imposte di donazione e successione.
Un primo aspetto riguarda il caso di un contribuente che, pur avendo fissato la residenza anagrafica in Italia, non risulti residente ai fini delle imposte sui redditi in quanto non ha soggiornato in Italia la maggior parte del periodo d'imposta (cioè per almeno 183 giorni che salgono a 184 per gli anni bisestili). Tale situazione comporta che il contribuente non potrà beneficiare del regime di favore né ai fini Irpef e nemmeno ai fini dell'imposta di donazione e successione, nonostante la differente nozione di residenza che caratterizza i due tributi.
E invero, mentre la residenza, ai fini dell'imposta di successione e donazione, coincide, a seconda delle tesi, con quella sostanziale secondo la definizione codicistica di cui all'articolo 43 del Codice civile (dimora abituale) ovvero con quella formale del luogo di iscrizione anagrafica, senza dunque che abbia alcuna rilevanza l'elemento temporale; nelle imposte sui redditi, la nozione di residenza si connota anche per la presenza dell'elemento temporale. Si considerano, infatti, residenti i soggetti che, oltreché avere fissato in Italia la propria residenza o domicilio oppure essere iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, risiedono in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.
Stando così le cose il contribuente – nel periodo d'imposta in cui, si supponga, trasferisca la propria residenza anagrafica in Italia – potrebbe essere considerato residente ai fini delle imposte di successione e donazione e non esserlo ancora ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, essendo il beneficio in commento ancorato alla nozione di residenza ai fini delle imposte sui redditi, ne conseguirebbe che – nel caso di successione – gli eredi non potrebbero beneficiare dell'agevolazione, nonostante il de cuius fosse considerato residente ai fini del tributo successorio.
Un secondo aspetto riguarda gli effetti in termini di risparmio d'imposta. Si prevede, infatti, che gli eredi o beneficiari del contribuente, che abbia optato per l'agevolazione, non debbano assolvere il tributo in relazione ai beni situati all'estero. Ciò non toglie, tuttavia, che lo Stato in cui i beni sono situati possa, a sua volta, assoggettare ad imposta questi stessi beni. In tal caso, il carico impositivo complessivo applicando l'agevolazione non differisce, sostanzialmente, da quello determinato applicando le regole ordinarie del tributo.
Gli articoli 26 e 55 del Dlgs 346/1990 ammettono, in via ordinaria, la detrazione dalle imposte di successione e donazione delle imposte della stessa natura assolte all'estero sui beni ivi situati. Sicché, considerate le basse aliquote delle imposte italiane – per i congiunti più prossimi oscillanti tra il 4% e il 6% – il tributo sui beni situati all'estero potrebbe risultare incapiente rispetto a quello assolto nei principali Paesi ad economia avanzata, risultando in tal caso indifferente in termini di effettivo risparmio optare o meno per tale regime.
La convenienza della flat tax deve quindi essere valutata prendendo in considerazione molteplici aspetti, uno di questi è lo Stato in cui si trovano i beni esteri, l'altro è il tempo che si trascorre in Italia durante l'anno.

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