Nessun obbligo per chi usa il Sistema di interscambio
Nessun obbligo di comunicazione dati Iva se tutte le fatture risultano emesse e ricevute tramite Sistema di interscambio: con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’agenzia delle Entrate rimodula l’orientamento sin qui espresso secondo cui solamente l’esercizio dell’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture escludeva l’obbligo di comunicazione, facendo peraltro venire meno lo stesso invio opzionale quando le fatture erano veicolate tramite il Sdi.
L’acquisizione dei dati delle fatture da parte dell’amministrazione finanziaria avverrà perciò in modo automatico per il solo fatto che le stesse transitano per SdI, a prescindere dall’esercizio o meno dell’opzione per la trasmissione dei dati da parte del soggetto passivo Iva. Inoltre, a prescindere dall’esercizio dell’opzione e quindi anche in caso di obbligo di comunicazione, se tramite Sdi non sono transitate tutte le fatture emesse e ricevute si potrà scegliere di inviare i dati relativi alle altre fatture o, se più agevole, i dati relativi a tutte le fatture duplicando le informazioni che già risiedono sui sistemi informatici delle Entrate perché veicolati tramite Sdi.
Ulteriore indicazione del documento di prassi riguarda le associazioni sportive dilettantistiche obbligate a comunicare solamente i dati delle fatture emesse e non anche di quelle ricevute, per le quali sono esonerate dalla registrazione. Analogamente le Pa non devono comunicare i dati delle fatture ricevute in ragione dell’obbligo di veicolazione delle stesse tramite Sdi con conseguente automatica acquisizione.
L’interpretazione dell’agenzia delle Entrate costituisce una decisa e fondamentale tappa verso l’estensione massiva della fatturazione elettronica anche tra privati: si favorisce infatti inevitabilmente il ricorso anche nei rapporti B2B a tracciati xml strutturati, già conosciuti dalle imprese fornitori delle pubbliche amministrazioni, correlati alla veicolazione delle fatture elettroniche così prodotte tramite Sdi. Il tracciato xml da utilizzare è infatti identico sia per l’emissione di fatture elettroniche, sia per comunicare i dati in maniera opzionale od obbligatoria. È sufficiente quindi solamente utilizzare Sdi per evitare di produrre ulteriori tracciati dati da trasmettere in modo opzionale oppure obbligatorio alla stessa agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione possono utilizzare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche. Anche in questo caso, a prescindere dall’esercizio dell’opzione, i «dati delle fatture emesse e ricevute» sono acquisiti dall’agenzia delle Entrate, restando in capo al soggetto passivo Iva l’obbligo di integrare i dati delle altre fatture, attive o passive, non transitate per Sdi eventualmente anche comunicando nuovamente quanto già a disposizione dell’Agenzia.
Di particolare interesse anche il chiarimento relativo alla comunicazione dei dati per le pubbliche amministrazioni: viene escluso l’obbligo di trasmissione sul presupposto che tutte le fatture da queste ricevute sono veicolate tramite Sdi. Non sembrerebbero essere stati considerati eventuali documenti trasmessi con modalità alternative a Sdi, come nel caso delle fatture da fornitori intracomunitari non abilitati al Sistema di interscambio, le quali dovrebbero comunque confluire nella comunicazione dei dati relativi alle altre fatture. Andranno invece obbligatoriamente trasmessi i dati delle fatture emesse dalle stesse amministrazioni nei riguardi di soggetti diversi da enti pubblici quando non veicolate tramite Sdi.