Nessuna sanzione per chi presenta una dichiarazione integrativa
La dichiarazione fiscale costituisce l’atto mediante il quale l’agenzia delle Entrate viene messa obbligatoriamente a conoscenza, ai fini dei successivi controlli e accertamenti, degli elementi e dei criteri in forza dei quali il contribuente ha proceduto ad autoliquidare le imposte dovute.
La dichiarazione tributaria, pertanto, non adempie esclusivamente al compito di liquidare il debito tributario del contribuente, ma ottempera alla funzione di atto di collaborazione finalizzato ad agevolare la conoscenza dei presupposti di imposizione da parte dell’Ufficio, in funzione degli eventuali e successivi controlli e accertamenti.
Tuttavia è opportuno evidenziare che al contribuente viene concessa la possibilità, presentata la dichiarazione tributaria, di attivare una serie di “aggiustamenti”, a favore e a sfavore, i quali devono essere necessariamente tenuti in considerazione dall’agenzia delle Entrate nell’espletamento delle attività di verifica e di accertamento.
Ciò premesso, l’amministrazione finanziaria, considerando insussistenti i presupposti necessari per l’applicazione della sanzione da dichiarazione “incompleta”, ha definito in maniera compiacente nei confronti dei contribuenti, una vicenda scarsamente significativa in termini di valori assoluti ma afferente un’estesa platea di soggetti interessati.
Nel momento in cui si decida di presentare una dichiarazione integrativa e di procedere inoltre ad attivare la procedura del ravvedimento operoso, disciplinata dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, il contribuente è chiamato a versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte afferenti, tra le svariate casistiche, anche alla dichiarazione “incompleta”.
In passato ci si è sempre interrogati sulla circostanza che, la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, comportasse la necessità di corrispondere, in conseguenza alla sua consegna, la sanzione da «Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni» di cui al comma 1, articolo 8 del Dlgs 471/1997 prevista nella misura ricompresa tra 250 e 2.000 euro.
Inviata la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione previsto per quella afferente l’anno successivo e decidendo di aderire alla definizione agevolata delle sanzioni mediante ravvedimento operoso, si riteneva che fosse necessario corrispondere 31,25 euro (pari a 1/8 del minimo edittale di 250 euro), applicando la lettera b, articolo 13, Dlgs 472/1997, sebbene il contribuente non avesse proprio nulla da ravvedere trattandosi della presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del depositante, circostanza che si manifesta nel caso di soggetti che si trovano ad aver versato maggiori imposte in conseguenza alla dichiarazione di ricavi imponibili eccedenti rispetto a quelli realmente conseguiti o a una insufficiente deduzione di costi inerenti di competenza rispetto all’importo spettante.
Era tuttavia frequente ritenere che la presentazione della dichiarazione integrativa perfezionasse la circostanza secondo la quale la dichiarazione originaria contenesse manchevolezze in grado di impattare sull’attività di controllo.
L’amministrazione finanziaria, tuttavia, nel corso di un incontro pubblico ha affermato che «la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione», non integrandosi in tale circostanza «neppure la violazione relativa al contenuto della dichiarazione che l’articolo 8 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471/1997» che «punisce con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro» e pertanto non risulta essere più contestabile la violazione prevista dal comma 1, articolo 8, Dlgs 471/1997, in presenza di dichiarazione integrativa a favore, per non aver indicato in dichiarazione «in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli» come nel caso del mancato inserimento di alcuni costi inerenti e imputabili per competenza.
La soluzione presentata dall’amministrazione finanziaria appare certamente condivisibile in quanto il contribuente che è incorso in un errore, lo ha commesso a suo discapito e, in conseguenza di ciò, ha corrisposto maggiori imposte. Risulterebbe pertanto del tutto peculiare che, una volta presentata la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, il credito potesse essere compensato nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 bis, articolo 2, Dpr 322/1998 ma si manifestasse la necessità di dover sottostare a una pena pecuniaria per aver presentato una dichiarazione “incompleta”.
Per l’Ufficio pertanto, una dichiarazione incompleta ma emendata attraverso una dichiarazione integrativa a favore, pur scaturendo da vere e proprie irregolarità che tuttavia non risultano assumere un’entità tale da configuare una effettiva evasione di imposta sanzionabile in forza di quanto disposto dagli articoli 1, comma 2 e 5, comma 4 del Dlgs 471/1997, non risulta essere sanzionabile alla stregua della dichiarazione integrativa dalla quale emerge un maggior credito d’imposta non utilizzato in compensazione ( circolare 8/E/2017 ) o una minore perdita riportata a nuovo.