Nessuno stop per gli avvisi di accertamento già emanati e per i procedimenti in scadenza
Direttiva interna delle Entrate: la sospensione non coinvolge neppure le adesioni in scadenza
Avvisi di accertamento già emanati e procedimenti di adesione in corso non subiscono al momento alcuna proroga. Non sono noti poi quali siano gli atti collegati ai procedimenti tributari pendenti che rientrano tra la proroga.
È quanto emerge dalla lettura della direttiva urgente del direttore dell’agenzia delle Entrate firmata ieri avente ad oggetto «Emergenza epidemiologica da Covid-19». Del resto, dato il contenuto del Dl 11/2020 che ha quasi totalmente ignorato gli atti tributari e del processo tributario, anche l’agenzia delle Entrate non poteva che prenderne atto ed evidenziare fra le righe che la scadenza di determinati atti (ritenuti indifferibili) non sono oggetto di proroga.
Tra questi vengono citati «gli adempimenti connessi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso tributario da parte degli uffici dell'agenzia delle Entrate, nonché le risposte alle istanze di interpello, per i quali sono imminenti termini di prescrizione o decadenza, qualora i relativi termini non siano oggetto di sospensione da espresse previsioni normative».
Le uniche previsioni normative al momento sono rappresentate dal Dl 11/2020.
L'articolo 1 dispone che sino al 22 marzo 2020 «le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari», (salvo determinate eccezioni quali misure cautelari reali e personali, minori, ecc) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
Il successivo comma 2 evidenzia che, sempre sino al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto «dei procedimenti indicati al comma 1». Tali previsioni sono poi estese al processo tributario (comma 4 del medesimo articolo «le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»).
Dalla testuale formulazione della norma, la sospensione dei termini pare operare solo rispetto a procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari, ossia quelli per i quali è già stato instaurato il processo.
Tuttavia nella relazione al decreto viene evidenziato che la norma si riferisce a tutti i procedimenti pendenti e non solo quelli oggetto di rinvio.
Ne consegue che, in ogni caso, gli atti tributari per i quali scadono in questi giorni i termini di impugnazione, sono esclusi, atteso che per gli stessi non esiste ancora un procedimento pendente.
Si tratta degli avvisi di accertamento, degli atti di irrogazione sanzioni, degli avvisi di liquidazione, degli atti di classamento catastale, delle cartelle di pagamento conseguenti ad avvisi bonari o a controlli formali che rappresentano il primo atto impugnabile. Ed ancora eventuali comunicazioni dell’agenzia delle Entrate-Riscossione di presa in carico del credito.
Per tutti questi atti in scadenza in questi giorni o nei prossimi (60 giorni dalla loro ricezione) occorrerà procedere alla notifica del ricorso all’ente impositore, alla costituzione in giudizio e al pagamento del contributo unificato. Per gli avvisi di accertamento, oggetto di istanza di adesione, diventano particolarmente urgenti quegli atti per i quali scadono i 150 giorni.
Nella maggior parte dei casi vi sono obiettive difficoltà di contattare i funzionari incaricati e, anche nelle rare ipotesi più favorevoli, la risposta generalmente è che non ci sono le condizioni e i tempi per raggiungere un accordo di adesione.
La mancata adesione comporta, in termini concreti, la necessità di impugnare gli atti con tutte le conseguenze economiche che ne derivano con un incredibile esborso in capo a contribuenti e imprese, in un periodo peraltro già particolarmente gravoso sotto questo aspetto.
Si sperava che la direttiva anziché far riferimento per la sospensione ad un laconico «qualora i relativi termini non siano oggetto di sospensione da espresse previsioni normative» potesse quanto meno chiarire quali atti collegati ai procedimenti pendenti debbano considerarsi sospesi nel processo tributario.
Si pensi al caso delle costituzioni in giudizio di ricorsi, appelli o ricorsi per cassazione già notificati alla controparte, di appelli incidentali, di controricorsi per cassazione.
Nel dubbio - al di là delle interpretazioni estensive e “costituzionalmente orientate” - per prudenza tutti gli interessati stanno procedendo, tra innumerevoli difficoltà a svolgere tali adempimenti: basti pensare che in Cassazione i depositi vengono eseguiti a mano e, per condivisibili misure di sicurezza, gli accessi sono fortemente contingentati.
Eppure basterebbe una norma di poche righe che preveda che la sospensione dei termini prevista per il periodo estivo si applica, eccezionalmente, a tutti gli atti (anche tributari) e procedimenti (anche tributari) a decorrere da una certa data.