Controlli e liti

Niente «abuso Iva» senza vantaggio fiscale

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di Benedetto Santacroce e Anna Abagnale

Per configurare l’abuso del diritto Iva va dimostrata la violazione delle pertinenti norme dell’imposta, è necessario che il vantaggio sia lo scopo essenziale e che le amministrazioni nella fase di contestazione determinino il dovuto al netto dell’operazione elusiva. Questi sono tre dei principi evidenziati nelle conclusioni presentate ieri dall’avvocato generale della Corte Ue Bobek in relazione alla causa C-251/16 . Un abuso ai fini Iva può e deve essere valutato sulla base delle disposizioni normative e giudiziarie che disciplinano la materia. Va poi sottolineato che l’operatore ha la facoltà di scegliere la strada fiscalmente meno onerosa e che il conseguimento di un vantaggio fiscale non significa automaticamente abuso.

Sulla base di queste premesse, due sono i presupposti per dichiarare l’esistenza di un abuso del diritto Iva. Il presupposto oggettivo, che si realizza quando l’operazione controversa, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalla direttiva Iva e delle norme nazionali, procurano un vantaggio fiscale contrario allo scopo perseguito dalle stesse; e quello soggettivo, per cui deve risultare da un insieme di elementi obiettivi che la predetta operazione ha lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.

Con riguardo al primo presupposto, secondo l’avvocato generale le amministrazioni fiscali potrebbero, erroneamente, essere portate a ritenere che ogni «ottimizzazione fiscale» contrasti con gli scopi generali della normativa Iva. Al contrario, affinché si realizzi l’elemento oggettivo, la violazione deve riguardare uno scopo specifico (sentenza Halifax, Part Service e WebMindLicences).

Quanto al criterio soggettivo, l’espressione «scopo essenziale» evidenzia come la giurisprudenza Ue non sia stata sempre uniforme, esprimendo anzi tale concetto in modi diversi a seconda di come ha risposto alla questione se ricorra una ragione economica per agire in tal senso diversa dalla riduzione delle imposte.

In un caso la Corte Ue ha statuito che può sussistere un abuso se lo scopo principale è l’ottenimento di un vantaggio fiscale, fornendo così una nozione di abuso potenzialmente molto ampia (sentenza Part Service); altrove ha dichiarato che non c’è abuso dove l’operazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali (sentenza Halifax e Weald Leasing); infine, ha anche affermato che presupposto dell’abuso è che le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale (sentenza Malvi).

La posizione dell’avvocato generale – locazione ventennale di immobili e successiva cessione – segue l’approccio più restrittivo della Corte Ue, ovvero quello che porta alla conclusione che se le operazioni in questione possono avere una giustificazione economica diversa dal vantaggio fiscale, allora il criterio soggettivo dell’abuso non è soddisfatto. Ciò, oltre ad essere in linea con la giurisprudenza prevalente, è anche più conforme al principio di legalità.

Le conclusioni dell’avvocato generale sulla causa C-251/16

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