Niente bollo sulla domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata
La risposta 7/2021: esenzione anche per l’indagine di mercato; l’imposta si applica a capitolati e allegati
La domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata non è soggetta ad imposta di bollo. Lo stesso trattamento è previsto anche per la fase di indagine di mercato che anticipa la gara a cui corrisponde la manifestazione di interesse del soggetto interessato, nonché le offerte economiche non seguite dall’accettazione della pubblica amministrazione in quanto mere proposte contrattuali. Sono invece soggetti all’imposta i capitolati dei contratti e gli altri allegati (grafici, disegni, ecc.), ma questi ultimi solo in caso d’uso. Queste le articolate, condivisibili ed utili conclusioni della risposta a interpello 7/2021 dell’agenzia delle Entrate del 5 gennaio 2021 ai quesiti posti da un Comune in merito a procedure di partecipazione a gare previste nel Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/16) attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche.
Procedura negoziata
La domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata è uno standard previsto dalle procedure telematiche non assimilabile all’istanza di partecipazione ad una gara aperta (per la quale il bollo è previsto) e quindi non richiede l’applicazione dell’imposta di bollo non rientrando tra i documenti previsti dall’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72.
Indagini di mercato
La manifestazione d’interesse dell’operatore economico, prodromica all’affidamento diretto o alla procedura negoziata della stazione appaltante (articoli 36 e 63 Dlgs 50/16), non deve essere assoggettata all’imposta in quanto estranea alla casistica della tariffa.
Offerte economiche
Viene ribadita la linea interpretativa dell’agenzia delle entrate con la risoluzione 96/E/13: senza l’accettazione da parte della stazione appaltante le offerte economiche sono mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici, quindi non sono rilevanti agli effetti dell’imposta di bollo.
Capitolato e computo metrico
Il capitolato e il computo metrico estimativo allegati al contratto costituiscono parte essenziale dello stesso andando ad individuare in modo specifico l’oggetto della prestazione a favore della stazione appaltante (articolo 32, comma 14-bis, Dlgs 50/16) di conseguenza questi documenti sono soggetti ad imposta di bollo fino dall’origine (articolo 2 della tariffa, parte prima, Dpr 642/72) da computare sulla base di 16 euro per ogni foglio. L’agenzia delle Entrate conferma implicitamente la necessità di operare un calcolo del numero effettivo delle linee del documento per ottenere il riferimento alle cento righe per foglio (articolo 4, comma 2, Dpr 642/72) a prescindere dalla sua corposità.
Grafici e disegni allegati
Gli allegati classificabili fra gli elaborati tecnici, quali grafici, disegni, modelli, sono soggetti ad imposta di bollo ma solo in caso d’uso (articolo 28 tariffa, parte seconda). Per questi documenti che non consentono il conteggio delle linee del foglio l’imposta si applica nella misura di 1 euro per ogni foglio (risoluzione 97/E/02).