Controlli e liti

Niente cartella dopo il concordato

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di Giulio Andreani

L’amministrazione finanziaria non ha il potere di emettere una cartella di pagamento, recante gli aggi di riscossione, nei confronti di imprese assoggettate alla procedura di concordato preventivo.È quanto emerge dalla sentenza 191/01/2017 della Ctp di Massa Carrara del 29 novembre, alla quale si contrappone la decisione 2359/40/2017 della Ctp Roma depositata il 31 luglio scorso .

L’articolo 25 del Dpr 602/1973 stabilisce che la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. La cartella, dunque, svolge contestualmente la funzione di atto d’intimazione al pagamento e poi, decorso il termine di sessanta giorni dalla sua notifica senza che il suo destinatario abbia assolto al pagamento, quella di titolo esecutivo.

L’articolo 87, comma 2, del Dpr 602/1973 dispone che l’agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’agenzia delle Entrate, l’ammissione al passivo della procedura e l’articolo 33 del Dlgs 112/1999 prevede che, relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito e il concessionario provvede alla sua insinuazione in tali procedure.

L’articolo 168 della legge fallimentare stabilisce inoltre che dall’apertura del concordato preventivo i creditori, per causa o titolo a essa anteriore, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Da queste disposizioni discende che:

l’intimazione ad adempiere nei riguardi di quest’ultimo (funzione, come detto, assolta dalla cartella di pagamento) è atto destinato a rimanere privo di effetto, poiché il debitore insolvente non può a essa efficacemente ottemperare, per divieto legislativo;

quanto alla legittimazione dell’agente della riscossione a proporre il ricorso per l’ammissione al passivo del soggetto dichiarato insolvente, il legislatore stabilisce chiaramente che titolo necessario e sufficiente è il ruolo e non la cartella di pagamento.

Pertanto, con riguardo a crediti dell’amministrazione finanziaria maturati anteriormente all’apertura della procedura, l’emissione di una cartella di pagamento si pone in contrasto con il citato divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e viola sia il principio di legalità sostanziale, sia quello di ragionevolezza e proporzionalità dell’attività amministrativa, non potendo la cartella in questo caso svolgere la sua funzione di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, in quanto il debitore non può pagare e l’Agente della riscossione non ha il potere di procedere alla riscossione. A nulla rileva inoltre che la cartella esattoriale porti a conoscenza del debitore il debito iscritto a ruolo e consenta la reazione giudiziale del contribuente alla pretesa erariale, perché per svolgere tali funzioni è sufficiente il ruolo o l’atto impositivo.

Né il Fisco ha necessità di notificare la cartella per evitare di incorrere nella decadenza dal potere di emetterla, poiché, a norma della lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 25 del Dpr 602/1973, tale decadenza interviene per i crediti di cui trattasi solo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla revoca, alla risoluzione o all’annullamento del concordato preventivo. Pertanto nessuna notifica è a tal fine necessaria nella procedura.

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