Controlli e liti

Niente Durc mentre si attende l’ok

immagine non disponibile

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il destinatario di una cartella esattoriale, che ha chiesto e ottenuto la rateazione all’Agente della riscossione (Adr), può tentare l’accesso alla rottamazione senza temere di vedersi compromesso il rilascio del Durc (d ocumento unico di regolarità contributiva). Al contrario, chi rottama cartelle che presentano somme dovute all’Inps, non riacquista la qualifica di “adempiente” sino a che – dopo aver ottenuto l’ammissione alla definizione agevolata- non paga tutto il debito o la prima rata in caso di regolarizzazione dilazionata.

Questa, e molte altre precisazioni, sono contenute nel messaggio 824/2017 dell’Inps . L’istituto di previdenza è stato chiamato a pronunciarsi sull’argomento dai vertici del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che, con una lettera inviata all’amministratore delegato di Equitalia e al direttore generale dell’Inps, hanno sollecitato una riflessione sul tema.

In particolare, hanno posto in evidenza un’anomalia che si verifica a seguito dell’applicazione della procedura prevista per la rottamazione. Vediamo meglio. In presenza di cartelle esattoriali contenenti debiti con l’Inps e in assenza di una precedente rateazione, se l’intestatario intende aderire alla definizione agevolata, deve presentare, entro il 31 marzo, all’Adr una dichiarazione di adesione redatta su modulo conforme denominato “DA1”. L’agente, valutata la situazione, ha tempo sino al 31 maggio 2017 per comunicare al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda, sino alla risposta dell’Adr - che, per espressa previsione dell’articolo 6, comma 3, del Dl 193/2016, può giungere anche diversi mesi dopo - il Durc positivo non è ottenibile.

Secondo l’Inps, confortato da un parere del ministero del lavoro, la presentazione della dichiarazione per accedere alla rottamazione costituisce una manifestazione di intenti con cui il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e, come tale, non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli istituti di ripristinare la regolarità contributiva. Ciò vale per l’intero periodo necessario all’ammissione alla definizione agevolata. La correntezza nel versamento dei contributi si ricostituirà solo dopo l’ottenimento del via libera alla rottamazione e al conseguente pagamento (anche solo della prima rata) del debito comunicato dall’agente.

Il paradosso è che se alla rottamazione aderisce un soggetto che ha in corso una rateazione, questi - pur sospendendo il pagamento delle rate - conserva la sua solvibilità in quanto, per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, la rateazione decade nel caso di mancato versamento di 5 rate (8, per i piani approvati prima). Nel frattempo l’Inps potrebbe non esserne a conoscenza e rilasciare comunque il Durc.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©