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Niente fattura per il soggetto estero che cede beni già presenti sul territorio

Gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta ricadono sul cessionario-committente soggetto passivo stabilito in Italia. Il rappresentante fiscale italiano può emettere un documento, anche nel formato di fattura elettronica, non rilevante ai fini Iva

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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Con la risposta a interpello 58/2024 l’agenzia delle Entrate ha chiuso finalmente il cerchio sulla dibattuta questione delle corrette modalità di fatturazione che devono essere adottate dai soggetti esteri che effettuano cessioni di beni già presenti nel territorio dello Stato, tramite il loro rappresentante fiscale italiano.

Non si tratta di cessioni di beni che transitano in dogana (importazioni), bensì di cessioni di beni che il fornitore estero ha già portato in Italia e sdoganato in precedenza, che successivamente vende a clienti soggetti passivi italiani o anche a clienti esteri.

Si tratta di una fattispecie di operazioni che negli ultimi anni ha preso piede in tutta la comunità europea, in virtù della forte espansione dell’e-commerce e della conseguente necessità, da parte degli operatori economici, di poter distribuire i propri prodotti con grande rapidità, utilizzando speciali depositi in cui la merce importata viene immagazzinata in attesa della vendita.

Sul tema, le società di software associate ad AssoSoftware ricevono quotidianamente un numero elevato di richieste di assistenza, in particolare in relazione alle modalità da utilizzare per registrare alcune particolari tipologie di fatture di acquisto, come ad esempio quelle emesse da fornitori esteri con rappresentante fiscale italiano che effettuano cessioni nei confronti di operatori soggetti passivi Iva nazionali.

Nel caso illustrato nella risposta 58/2024, l’istante è una società di San Marino che, nell’ambito della propria attività, intendeva conferire a un centro di logistica ubicato in Italia l’incarico di gestire tutte le spedizioni di prodotti finiti in favore della propria clientela, indipendentemente dalla circostanza che tale clientela fosse italiana, unionale o estera.

In particolare, i prodotti sarebbero stati prima trasferiti, mediante preliminare importazione, utilizzando allo scopo il proprio rappresentante fiscale italiano, da San Marino al centro di logistica in Italia, da cui successivamente sarebbero partiti per essere consegnati alla clientela.

Successivamente, nel momento della spedizione o consegna alla clientela dei prodotti finiti, il rappresentante fiscale avrebbe provveduto:

  • per quel che attiene le cessioni nei confronti di operatori italiani, a trasmettere tramite sistema di interscambio un documento, nel formato di “fattura elettronica” fuori campo Iva, valido ai soli fini contabili, in virtù del fatto che a livello Iva il soggetto obbligato ad assolverla è il cliente, in qualità di debitore d’imposta, che lo deve fare mediante autofattura e inversione contabile;
  • per quel che attiene le cessioni nei confronti di operatori esteri, a trasmettere le fatture elettroniche al sistema di interscambio per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni.

Nella sua risposta l’agenzia delle Entrate ha infatti ricordato che, quando il cedente/prestatore è un soggetto non residente e il cessionario/committente è un soggetto passivo stabilito in Italia, è solo su quest’ultimo che, a norma dell’articolo 17, comma 2, ricadono gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta.

Quindi il cedente/prestatore non residente non è tenuto a nessun adempimento, anche se identificato o se ha nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. Ciò esclude che il cedente/prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione, tramite la partita Iva italiana.

Le disposizioni citate non escludono, tuttavia, che il rappresentante fiscale italiano di un soggetto estero abbia la facoltà, per proprie esigenze operative, di emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento, anche nel formato di “fattura elettronica” non rilevante ai fini Iva, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente. In questo caso il rappresentante fiscale nella fattura elettronica deve adoperare il codice Natura N2.2.

A integrazione va ricordato che, come precisato dall’agenzia delle Entrate nell’ultimo Telefisco, qualora il rappresentante fiscale italiano del fornitore estero assoggetti erroneamente l’operazione a imposta, addebitando l’Iva nella fattura, ad esempio con l’aliquota Iva ordinaria del 22%, resta fermo in capo al cessionario/committente il diritto alla detrazione di tale Iva, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/1972.

In questo caso, in luogo dell’autofattura, con cui avrebbe dovuto assolvere l’Iva mediante inversione contabile, il cessionario committente - qualora riceva la fattura in formato cartaceo - deve emettere un documento di tipo TD28, che assolve esclusivamente alla funzione di Esterometro.

Le indicazioni fornite nella risposta dell’agenzia delle Entrate risulteranno utili anche alle software house per fornire un supporto ancora più preciso ai propri clienti sulle corrette modalità operative da adottare per registrare tali fattispecie di operazioni.