Imposte

Niente flat tax del 7% per il pensionato estero con assegno Inps che si trasferisce al Sud

L’interpello 170/2021 nega l’agevolazione prevista per chi sposta la residenza nelle regioni del Mezzogiorno

di Salvatore Servidio

L’agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 170/2021 del 10 marzo, ha fornito chiarimenti in tema di applicabilità a un soggetto titolare di pensione erogata dall’Inps dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
Un contribuente nelle seguenti condizioni:
- residente all’estero dal 2009, con iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire);
- titolare di pensione erogata dall’istituto di previdenza sociale italiano (Inps);
- senza altri redditi e intenzionato a trasferire la residenza fiscale in Italia
ha chiesto se può beneficiare del regime per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
L’articolo 24-ter del Tuir ha a oggetto il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nelle regioni del Sud Italia o in uno dei comuni colpiti da sisma. Per accedere a tale regime è necessario che le persone fisiche interessate siano titolari di redditi di pensione «erogati da soggetti esteri», essendo invece escluse dal beneficio le persone titolari di trattamenti pensionistici erogati da istituti di previdenza residenti in Italia.
Tale presupposto – precisa l'Agenzia nella risposta all’interpello – resta valido anche a seguito della modifica apportata all’articolo 24-ter del Tuir in sede di conversione del Dl 34/2019 (legge 58/2019), la quale, nell’individuare i redditi, di qualunque categoria, da assoggettare a imposizione sostitutiva, ha soppresso la locuzione «percepiti da fonte estera», limitando il beneficio ai redditi «prodotti all’estero».
Secondo le Entrate, la modifica è infatti volta a espungere dal sistema i redditi percepiti da fonte estera allo scopo di circoscrivere il perimetro dell’agevolazione ai redditi prodotti all’estero, individuati mediante lettura “a specchio” dei criteri previsti dall’articolo 23 del Tuir per i redditi prodotti in Italia dai non residenti (redditi equiparati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir alle «pensioni di ogni genere»).
Ferma restando la rilevanza della localizzazione della fonte estera del reddito da pensione, ne consegue che nella fattispecie l’Agenzia ha negato l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai redditi di fonte italiana, erogati dall’Inps, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti, come già affermato in precedenti documenti di prassi (risposta a interpello 353/2019 - circolare 21/E/2020).

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