Imposte

Niente forfettario per i residenti in Paesi extra Ue

Interpello 106/2020: regime ammesso per i residenti Ue o See e con prevalenza dei redditi prodotti in Italia

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di Alessandra Caputo

I soggetti residenti in Paesi extra Ue non possono applicare il regime forfettario. Lo chiarisce la risposta 106 dell’agenzia delle Entrate.

Il caso analizzato riguarda un contribuente residente in un Paese extra Ue, iscritto all’Aire che lavorava come dipendente, presso una struttura ospedaliera estera svolgendo l’attività di medico chirurgo specializzato. A decorrere dal 2019, a seguito di una modifica contrattuale, all’istante veniva rilasciata l’autorizzazione all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo anche in Italia. Chiedeva, pertanto, chiarimenti circa la possibilità di applicare, con riferimento all’attività di lavoro autonomo esercitata, il regime forfettario di cui alla legge 190/14.

Il dubbio nasceva dal fatto che il comma 57 della legge 190/214, alla lettera b) dispone che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Sebbene l’istante non fosse residente né in Ue né in un Paese See, riteneva comunque di potersi avvalere del regime forfettario. A suo parere, infatti, la ratio della norma è volta a contrastare abusi di utilizzo del regime agevolato nell’ipotesi di redditi tassati in via concorrente sia nello Stato di residenza che nello Stato di produzione ma che, tale rischio, nel caso descritto non sussisteva in quanto la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il suo Paese di residenza prevedeva l’imponibilità dei redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo, in via esclusiva, nello Stato di residenza del percettore.

Di altro avviso, invece, l’agenzia delle Entrate la quale, nella risposta, precisa che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale, solo se risultano verificate le condizioni previste dalla norma, vale a dire residenza in Paese Ue o dello See e prevalenza dei redditi prodotti in Italia. Non trovandosi nelle predetta condizioni, all’istante veniva negata l’applicazione del regime forfetario a nulla rilevando le altre considerazioni.

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