Niente imposte sull’ipoteca volontaria a favore della riscossione
Non sono mai dovute le imposte e le tasse ipotecarie relative alla trascrizione di ipoteca volontaria a favore di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione). Intanto i tributi non si applicano per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato, come quelle riferite all’esecuzione della transazione fiscale. Poi il concessionario, quale ente deputato alla riscossione dei tributi, è sempre riconducibile ad un’amministrazione dello Stato. Così la sentenza 10468/41/2018 della Ctp Roma ( clicca qui per consultarla ).
Il contenzioso
Una società di capitali proprietaria di immobili, previa concessione di ipotecaria volontaria a favore di Equitalia Riscossioni, addiviene ad una transazione fiscale con l’agenzia delle Entrate. In base al Dlgs 347 del 1990, il notaio registra l’atto di concessione di ipoteca senza effettuare il versamento delle imposte e tasse ipotecarie ritenendo applicabile, in virtù della procedura di transazione fiscale in corso, l’esenzione delle formalità eseguite nell’interesse dello Stato. Ma l’amministrazione emette ugualmente l’avviso di liquidazione per i tributi non corrisposti a seguito della registrazione, prontamente opposto dalla contribuente ante la Ctp. L’esenzione è applicabile in quanto la transazione fiscale è stata accordata nell’interesse dell’Erario. L’Amministrazione tuttavia resiste. Il Concessionario della riscossione, pur avendo mandato dall’agenzia delle Entrate, non può essere propriamente considerato «Stato» nell’accezione richiesta per potere integrare il presupposto soggettivo della norma.
La decisione
Ma la Ctp sposa la tesi della contribuente accogliendo il ricorso. Dal punto di vista oggettivo, nel caso di formalità eseguite nell’interesse delle amministrazioni dello Stato, non vi è mai obbligo di corrispondere le imposte conseguenti alla registrazione. Dal punto di vista soggettivo Equitalia riscossione, già controllata per il 51% dall’agenzia delle Entrate e per il 49% dall’Inps, è riconducibile a un’amministrazione dello Stato non solo perché si avvale di personale proveniente da entrambi gli enti ma anche in quanto obbligata a nominare l’organo amministrativo scegliendo fra loro dirigenti e a sottostare alla nomina, quale presidente dell’organo di controllo, di un magistrato della Corte dei conti.