Niente Imu se al proprietario viene impedito il possesso dell’immobile
Niente Imu per gli immobili per i quali il possesso è impedito al legittimo proprietario. A stabilirlo è la Ctp di Genova con sentenza n. 220/4/2019.
La questione affrontata dal collegio ligure è molto singolare, ma non del tutto improbabile. Al vaglio della commissione arriva il ricorso di una contribuente alla quale il comune aveva ingiunto il pagamento dell’Imu per l’anno 2013 che, di contro, la contribuente aveva omesso di versare.
Nel dettaglio, ricostruiscono i giudici tributari, la contribuente era proprietaria, insieme con il suo ex coniuge, di due appartamenti contigui. In sede di separazione, il Tribunale adito provvede ad assegnare al coniuge della contribuente uno dei due immobili, mentre assegna il secondo per un uso congiunto da parte dei due.
Tuttavia, così come dimostrato in sede di udienza, la contribuente lamenta di non aver mai potuto utilizzare la quota di immobile assegnatale. Subito dopo l’assegnazione da parte del giudice, invero, il coniuge conclude, senza alcuna autorizzazione in tal senso, un contratto di locazione a favore di un terzo sull’immobile assegnato in comproprietà, estromettendo, di fatto, la ricorrente dal legittimo possesso dello stesso.
A questo punto, la contribuente realizza che, privata del possesso del bene e, soprattutto, del reddito da esso derivante, si trova in una situazione di palese carenza del presupposto impositivo dettato dall’articolo 9 del Dl n. 201/2011 e, pertanto, non versa l’Imu. Di diverso avviso è l’amministrazione comunale che, invece, si ferma al dato letterale della proprietà del bene e richiede l’imposta.
Il collegio ligure, tuttavia, avalla la posizione della contribuente, anche alla luce di un orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenze nn. 1394 e 25938/2017).
In particolare, la Suprema Corte ha più volte ribadito che «per la conservazione del possesso, non occorre la materiale continuità d’uso, né l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche “solo animo”, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il contatto con la cosa non appena lo voglia».
Tuttavia, in questo caso, la contribuente non avrebbe potuto ripristinare il contatto, dal momento che l’immobile era detenuto da altro soggetto in forza di un contratto di locazione. Per questo, conclude la commissione, impossibilitata ad esercitare il possesso, la contribuente non era assoggettabile all’imposta municipale.