Contabilità

Niente incremento per determinare l’Ace

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

La derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo contabilizzati secondo i principi dell’attualizzazione e del costo ammortizzato non opera neppure per determinare l’Ace.

In primo luogo, infatti, le poste iscritte nel patrimonio netto dalla controllata a seguito dell’attualizzazione del finanziamento ricevuto non incrementano il capitale proprio ai fini Ace. Ciò in quanto l’articolo 5, comma 5, del decreto attuativo Ace del 3 agosto scorso dispone che per la controllata l’incremento del patrimonio netto “virtuale” imputabile al differenziale finanziario iniziale non produce alcun effetto di incremento della base Ace.

Tuttavia, questa riserva civilistica, nel momento in cui confluisce nel patrimonio netto di fine esercizio, dovrebbe assumere rilevanza ai fini del limite del patrimonio netto previsto dall’articolo 11 del decreto Ace. Secondo la disposizione, in ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale proprio ai fini Ace non può in ogni caso eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Questa modalità di contabilizzazione dei finanziamenti intercompany non rileva neppure per l’Ace della società controllante. Nell’ambito delle disposizioni antielusive, il comma 2 dell’articolo 10 del decreto Ace prevede che la base Ace sia ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, dopo la chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.

La disposizione specifica però che l’incremento del costo della partecipazione derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati a favore delle società del gruppo non rappresenta un conferimento tale da ridurre la base Ace, proprio perché figurativo.

Da tenere presente che un’altra disposizione antielusiva del decreto Ace (articolo 10, comma 3, lettera c) stabilisce che la base Ace è ridotta dell’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo. In base a questi principi, l’incremento di finanziamenti intercompany registrato nell’esercizio rileva, ai sensi della predetta disposizione antielusiva, ma non per il suo valore attualizzato, quanto piuttosto per l’intero valore nominale.

Invece, in assenza di specifiche disposizioni in deroga, è da ritenere che la successiva contabilizzazione a conto economico, sia da parte della controllante che della controllata, degli interessi “figurativi” sul finanziamento infragruppo attualizzato (rispettivamente attivi e passivi), incidendo sull’utile di esercizio, avrà effetti sull’incremento della base Ace. Ad esempio, per la controllante gli interessi attivi aumenteranno l’utile di esercizio, il quale concorrerà a incrementare la base Ace l’anno successivo ove accantonato a riserva.

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