Niente penalità per chi compensa con un canale non conforme
Gli errori di utilizzazione dei servizi telematici per procedere alle compensazioni tributarie non sono sanzionabili. La compensazione è, infatti, attività spontanea del contribuente, che non ha alcun obbligo di fornire altre informazioni oltre a quelle richieste. Poi la norma sulle compensazioni tributarie regola solo l’utilizzo dei servizi telematici senza individuare come violazione una condotta tipica sanzionata. Sono le conclusioni della Ctp Roma nella sentenza 3009/15/2018 .
A una società di capitali l’amministrazione notifica un atto di contestazione sanzioni per l’anno 2010, a causa di una compensazione di credito Iva con un canale non conforme rispetto a quello telematico, per un importo complessivo di circa mille euro. La società si oppone con due motivi:
la sanzione è stata irrogata in base a una normativa inesistente, perché non è stata superata la soglia dei 10mila euro prevista dalla norma (vigente all’epoca dei fatti);
è stato applicato retroattivamente l’articolo 11 del Dl 66/2014.
La Ctp accoglie il ricorso. In primo luogo, l’atto di contestazione richiama illegittimamente l’articolo 11 del Dlgs 471/1997, che non si applica al caso esaminato: la compensazione è attività spontanea del contribuente, il quale non ha alcun obbligo di fornire altre informazioni oltre a quelle a cui è obbligato per legge o previa richiesta dell’autorità. Inoltre la condotta del contribuente, codificata dall’articolo 37 del Dl 223/2006 in tema di compensazioni tributarie (peraltro non citato nella motivazione dell’atto), non prevede alcuna sanzione, perché regola solo l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’amministrazione, senza individuare come violazione una condotta tipica sanzionata.