Niente plusvalenza per il trasferimento di quote con la separazione tra i coniugi
La sentenza 98/4/2021 della Ctr Lombardia: l’atto rientra nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi
Non genera plusvalenza il trasferimento delle quote di partecipazione societarie attuato in occasione delle pattuizioni economiche intervenute a seguito della separazione tra contribuente e il coniuge. A stabilirlo è la Ctr Lombardia con la sentenza 98/4/2021 datata 11 gennaio.
La questione si riferisce all’agevolazione (articolo 19 della legge 74/1987) consistente nell’esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da qualsiasi altra forma di tassazione per tutti gli atti, e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
La disciplina che regolamenta il trattamento fiscale degli atti di natura patrimoniale, contenuti nei provvedimenti finalizzati alla composizione della crisi coniugale, è stata oggetto di svariati interventi giurisprudenziali per effetto dei quali il perimetro applicativo dell’esenzione da ogni tributo si applica non solo al procedimento di divorzio, ma anche a quello di separazione.
L’agenzia delle Entrate contestava come la previsione, nell’ambito di accordo di separazione, della cessione di quote a favore del coniuge configurasse - nonostante questa pattuizione fosse contenuta nel provvedimento di accordo di scioglimento del matrimonio - un atto occasione, non necessario e, in quanto tale, non suscettibile di beneficiare dell’esenzione.
Da qui l’emissione dell’avviso di accertamento con cui l’ufficio richiedeva, ritenendo emerso un plusvalore tra il valore di cessione e quello nominale delle quote, la tassazione della plusvalenza mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26 per cento.
La Commissione regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato l’atto impugnato.
Ad avviso dei giudici e, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione finanziaria, il fine agevolativo perseguito dalla norma è quello di facilitare, senza che si possa interferire sul merito dell’accordo e sulle modalità della sua attuazione, la composizione della crisi coniugale mediante la sistemazione, anche in via transattiva, dei rapporti patrimoniali delle parti.
E questo, a parere della commissione, è stato sufficiente per far rientrare l’atto di vendita della partecipazione societaria stipulato dai coniugi in sede di separazione tra quelli per i quali sussistono i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, rientrando lo stesso nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi.