Controlli e liti

Niente raddoppio dei termini per il reato prescritto

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di Laura Ambrosi

La denuncia presentata quando il reato è prescritto fa venir meno il raddoppio dei termini di accertamento perché è indice della volontà di eludere in modo capzioso la decadenza del potere di rettifica. In ogni caso, il ridotto risparmio fiscale ottenuto con più comportamenti posti in essere in un arco di vari anni palesa l’assenza di intento elusivo. A precisarlo è la sentenza 722/1/2017 della Ctp di Vicenza .

L’Agenzia contestava alcune operazioni come elusive. In particolare, ravvisava un indebito vantaggio fiscale per l’uso, considerato strumentale, della rivalutazione delle quote, in luogo della distribuzione di dividendi. Era stato così attuato un leveraged cash out che per un’operazione complessivamente superiore a svariati milioni di euro, che aveva consentito un risparmio di imposta di circa 100mila euro. La contribuente impugnava il provvedimento lamentando tra i diversi motivi, la tardività della notifica perché oltre i termini decadenziali non potendo operare il raddoppio. Il collegio vicentino, con un’argomentata decisione, ha ritenuto illegittimo l’accertamento pe varie ragioni. Innanzitutto, i giudici hanno affermato che le modifiche intervenute con la legge di stabilità 2016, hanno valenza abrogativa della disposizione “transitoria” introdotta dal Dlgs 128/2015, con la conseguenza che la notizia di reato doveva essere trasmessa entro il termine ordinario di decadenza e quindi nella specie era tardiva.

In ogni caso, la Ctp ha poi rilevato che al momento della segnalazione in Procura, il reato era già prescritto, con la conseguenza che è stato ravvisato un tentativo da parte dell’Ufficio di “riaprire” i termini per la notifica del provvedimento ormai già spirati. Anche in base alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, il giudice di merito deve valutare, come ha fatto nella specie la Ctp, i casi in cui la denuncia è esclusivamente finalizzata ad ottenere tempi più lunghi di rettifica.

In relazione all’elusione contestata, infine, l’ampio arco temporale nel corso del quale erano state poste in essere le varie operazioni, di fatto, privava di significato la presunta elusione.

Pertanto, in presenza di un’operazione di svariati milioni di euro, un risparmio di circa 100mila euro, per di più spalmato in numerosi anni, rende inverosimile il disegno elusivo.

Ctp Vicenza, sentenza 722/01/2017

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