Niente raddoppio dei termini con la denuncia tardiva
Per il raddoppio dei termini di accertamento non è sufficiente la circostanza che le violazioni tributarie integrino fatti penalmente rilevanti, ma occorre che la fattispecie di reato sia inoltrata entro gli ordinari termini di decadenza. E ciò vale per tutti gli avvisi di accertamento che, sebbene già notificati, riguardano periodi d’imposta precedenti al 2016.
Le nuove norme, che hanno abrogato la disciplina del raddoppio dei termini e hanno riscritto i nuovi e più lunghi termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, che adesso sono fissati in cinque anni dalla presentazione della dichiarazione e in sette in caso di omessa, operano solamente per gli atti di accertamento riguardanti il periodo d’imposta 2016 e successivi. A statuire questo nuovo ed interessante contributo giurisprudenziale sono stati i giudici della Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la sentenza 415/08/2018 (presidente e relatore Rosella).
La pronuncia è intervenuta nell’ambito del giudizio promosso a seguito dell’impugnazione degli avvisi di accertamento riguardanti anni d’imposta precedenti al 2016 e scaturiti da un’indagine per la quale l’ufficio, data la rilevanza penale delle violazioni contestate dalla guardia di finanza, si era avvalso del raddoppio dei termini.
Con l’appello l’agenzia delle Entrate contestava la sentenza dei primi giudici nella parte in cui avevano ritenuto l’insussistenza dei presupposti per far scattare, anche in presenza di violazioni che comporti l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria, il maggior termine per la notifica degli avvisi di accertamento.
Per risolvere le difficoltà connesse all’inquadramento della fattispecie i giudici hanno ripercorso gli interventi legislativi intervenuti nel corso degli anni e le non sempre uniformi interpretazioni giurisprudenziali formatesi sul tema.
La trasposizione al caso concreto dell’esegesi normativa a cui è giunto l’organo giudicante ha permesso di evidenziare che le doglianze dell’amministrazione finanziaria, in merito al raddoppio dei termini, non possono trovare applicazione al caso concreto posto che, nella fattispecie, il termine lungo a favore dell’amministrazione opera limitatamente per gli atti relativi alle annualità precedenti al 2016 e, sempreché, la denuncia venga inoltrata entro gli ordinari termini decadenziali.
Ciò in considerazione del fatto che la sequenza delle modifiche normative che hanno interessato la disciplina, allungando i termini per l’esercizio del potere impositivo, si applica soltanto per gli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2016 e successivi.
Conseguentemente, concludono i giudici, l’ufficio non poteva avvalersi degli effetti della disposizione che sancisce il raddoppio dei termini in quanto si verrebbe a creare, non solo un’ingiustificata disparità di trattamento tra contribuente assoggettati a termini diversi di accertamento, che dipende unicamente della velocità dell’azione accertativa, ma anche un’incompatibilità con i diritti dell’Unione europea che non consentono di derogare agli ordinari termini con termini più lunghi per esercitare l’accertamento.
Ctr Sardegna, sentenza 415/08/2018