Controlli e liti

Niente raddoppio dei termini senza allegazione della notizia di reato

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di Vincenzo D'Avanzo e Claudio Della Vecchia

Il raddoppio dei termini per l’accertamento deve sempre essere idoneamente provato e motivato nell’atto impositivo. Intanto, anche quando l’amministrazione abbia già provveduto a inviare la segnalazione della notizia di reato al Procuratore della Repubblica, ai fini del raddoppio dei termini decadenzali di accertamento deve fornire idonea prova della circostanza e non può limitarsi a citarla nell’atto impositivo. Poi, nel caso di riprese a tassazione conseguenti a movimentazioni bancarie non giustificate, l’amministrazione deve opportunamente motivare l’atto impositivo con riferimento al metodo di accertamento utilizzato. Così la Ctp Latina, sentenza n. 182-03-2017.
La vicenda
Nel 2015, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società di persone per movimentazioni bancarie non giustificate riguardante il 2008, l’amministrazione ricupera a tassazione tutte le somme notificando distinti accertamenti alla società e ai soci.
I soci e la società si oppongono ante la Ctp. Intanto gli atti impositivi sono illegittimi in quanto non vi sono i requisiti per poter ricorrere al raddoppio dei termini: infatti la segnalazione della notizia di reato al Procuratore della Repubblica è solo citata nell’atto impositivo. Poi nel merito la pretesa non è motivata in quanto l’amministrazione, che pure afferma l’utilizzo del metodo induttivo puro, quantifica poi le maggiori imposte con il metodo analitico-induttivo tenendo conto di una deduzione di costi pari al totale dei prelevamenti riscontrati.
L’amministrazione resiste. Intanto la notizia di reato è stata effettivamente inviata alla Procura della Repubblica nel febbraio 2013 e dunque bastava richiamarla nell’atto impositivo. Poi la pretesa è correttamente motivata in quanto sono stati riconosciuti costi pari ai prelevamenti bancari effettuati.
La decisione
Il giudice di primo grado sposa però la tesi della società e dei suoi soci e dopo averli riuniti accoglie i ricorsi introduttivi:
• nel caso in cui l’amministrazione abbia provveduto, prima della notifica degli atti impositivi, a inviare al Procuratore della Repubblica una segnalazione per reati tributari che comportano il raddoppio dei termini decadenziali di accertamento non può limitarsi a citare la circostanza nell’atto impositivo ma deve fornire idonea prova. Questo in quanto non è sufficiente che l’amministrazione produca nella propria costituzione in giudizio la prova dell’avvenuta comunicazione della notizia di reato ma occorre anche che, a pena di nullità dell’atto impositivo, la alleghi a questo;
•le riprese conseguenti alle movimentazioni bancarie non giustificate effettuate nei confronti di una società seguono le norme per l’accertamento e i costi devono essere sempre conteggiati in diminuzione. Questo in quanto, non può dirsi motivato l’accertamento che affermi l’utilizzo del metodo induttivo puro e faccia invece ricorso al metodo analitico-induttivo riconoscendo costi in misura pari ai prelevamenti bancari effettuati.

Ctp Latina, sentenza n. 182-03-2017

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