Niente rettifica sui documenti extracontabili di terzi che individuano genericamente il contribuente
La sentenza 562/1/2021 della Ctr Toscana ha rilevato la carenza di prova sull’identificazione del nome
La documentazione extracontabile di un terzo che individua genericamente il soggetto accertato (con il solo nome di battesimo),insieme all’incontestata esistenza di rapporti professionali tra i due soggetti, non basta a provare l’evasione. È questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalla sentenza 562/1/2021 della Commissione tributaria regionale di Firenze (presidente De Carlo, relatore Giammaria).
La vicenda
La vicenda, da cui trae origine la pronuncia, prende le mosse dalla verifica eseguita nei confronti di un terzo. Nel corso dell’attività ispettiva, l’Ufficio acquisiva numerosa documentazione extracontabile, costituita da annotazioni manoscritte in entrata ed in uscita. Tra i nominativi riferiti alle movimentazioni in uscita si ripeteva il nome di battesimo senza ulteriori specificazioni. Con l’atto impositivo, l’agenzia delle Entrate identificava il nome in questione nel contribuente, in ragione della coincidenza del nome, nonché a motivo dell’esistenza di rapporti professionali fra quest’ultimo ed il terzo.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo davanti l’autorità giurisdizionale ponendo essenzialmente due questioni. Da una parte, il difetto motivazionale per mancata conoscenza della documentazione extracontabile probante la presunta evasione. Dall’altra, la mancata prova di un qualsiasi legame fra le uscite risultanti dagli appunti extracontabili del terzo ed i redditi presunti imputati al ricorrente.
La Commissione accoglieva il ricorso, riconoscendo la violazione del diritto di difesa per difetto di conoscenza della contabilità informale del terzo. All’esito positivo del giudizio di primo grado, l’Ufficio aveva proposto appello, cui il contribuente si era opposto ribadendo la propria tesi. In particolare, l’Amministrazione finanziaria sosteneva che la documentazione extracontabile era allegata al processo verbale di constatazione consegnato al contribuente. Sotto il profilo probatorio, l’Ufficio riteneva che, ai fini dell’accertamento del maggior reddito, potevano essere utilizzati elementi comunque acquisiti in applicazione del principio generale della non tipicità della prova. Ciò che consentiva, secondo l’Amministrazione, l’utilizzabilità di qualsiasi elemento come possibile appoggio per dimostrare l’esistenza di un fatto rilevante e non direttamente conosciuto.
La decisione
La Ctr ha rigettato l’appello. Il collegio di secondo grado ha preliminarmente confermato la lesione del diritto di difesa del contribuente per non essere stato messo a conoscenza di tutti gli elementi di prova utilizzati ai fini dell’accertamento. Di poi, sul versante probatorio, ha concluso che, nella fattispecie in esame, l’appellante non aveva sufficientemente dimostrato l’effettivo percepimento, in capo al contribuente, del maggior reddito contestato. In particolare, la Ctr ha rilevato la carenza di prova circa l’identificazione del nome, annotato nella documentazione extracontabile, con il contribuente. Ciò da cui conseguiva, in sostanza, l’imputazione delle somme annotate nella contabilità informale del terzo in ragione della (sola) esistenza di rapporti professionali tra il soggetto accertato ed il terzo, peraltro autonomamente regolati con prestazioni d’opera professionale immancabilmente fatturate.
I giudici hanno dunque ritenuto non dimostrata l’esistenza di ulteriori redditi di lavoro autonomo, oltre a quelli già dichiarati. Su queste basi, la Ctr ha rigettato l’appello, condannando l’Ufficio alle spese di lite.