Niente ritenuta alla fonte nel concorso a premio per le scuole
La risposta a interpello 114/2020: premi senza rilevanza reddituale perché i beneficiari sono soggetti pubblici
Non si applica alle scuole pubbliche la ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, prevista per i premi e le vincite dalle norme fiscali quando opera l’esclusione della classificazione fra le manifestazioni a premi in base alla regolamentazione del Dpr 430/2001.
La risposta a interpello 114/2020 del 21 aprile affronta il caso di un concorso indetto da una società operante nel settore energetico, di produzione e di commercializzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed alternative, che promuove un concorso a premi rivolto alle scuole pubbliche d’Italia del primo grado d’istruzione e i premi, in parte in natura e in parte in denaro, non saranno assegnati ai singoli alunni o alla singola classe, ma esclusivamente alle scuole.
Il quadro normativo
La disciplina dei concorsi a premi è legata a disposizioni di carattere tributario ed extra tributario. A livello tributario, in particolare, trovano classificazione fra i redditi diversi (rectius altri redditi) rientranti nell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Dpr 917/1986, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, giochi, scommesse, eccetera nonché i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte e quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali. Queste somme sono sottoposte all’applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa, con aliquote differenziate, dal 10 al 25%, in ragione della differente tipologia di riconoscimento e premio quando vengano corrisposti da sostituti d’imposta, compreso lo Stato, le persone giuridiche pubbliche o private, salvo che le erogazioni vadano già a formare base imponibile da assoggettare a ritenuta alla fonte in base ad altre norme fiscali.
Invece il Dpr 430/01 (articolo 19, comma 4, legge 449/97), quale disposizione a carattere non tributario, rappresenta il regolamento organico della disciplina e classificazione dei concorsi e delle operazioni a premi, nonché delle manifestazioni di sorte locali. Sul punto il ministero dello Sviluppo economico con nota circolare 2055930/14 aveva ritenuto esclusi dall’applicazione del regolamento i premi conferiti come titolo d’incoraggiamento per una finalità riconducibile all’interesse della collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale degli organizzatori dell’iniziativa, ricorrendo l’articolo 6, comma 1, lettera e) del Dpr 430/01.
La risposta a interpello
L’Agenzia facendo leva sulla presupposta potenziale classificazione del concorso fra quelli esclusi dalle operazioni a premio per i motivi indicati, in quanto vede beneficiari dei premi, non persone fisiche o altri soggetti, ma scuole primarie pubbliche, cioè enti o istituzioni di carattere pubblico, con finalità eminentemente sociali o benefiche, afferma l’irrilevanza reddituale dei premi, evidentemente, senza tuttavia precisarlo, in ragione della speciale soggettività passiva del percettore (articolo 74, comma 1, del Tuir) e di conseguenza riconosce anche l’inapplicabilità delle ritenute alla fonte previste dall’articolo 30 del Dpr 600/1973.