Niente rottamazione-bis per chi non ha pagato le rate della prima definizione agevolata
L’accesso alla rottamazione-bis è precluso a chi aveva aderito alla prima edizione della definizione agevolata ma poi non ha versato o ha versato in maniera insufficiente le rate del piano di pagamento previsto, senza sfruttare anche l’opportunità di rimettersi in carreggiata offerta dall’ articolo 1 del Dl 148/2017 (così come riformulato dalla legge di conversione) entro lo scorso 7 dicembre. La riapertura della sanatoria sui carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 opera, infatti, «solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall’ articolo 6 del Dl 193/2016 , con la sola eccezione di quelle cartelle/avvisi interessati da una rateazione in corso al 24 ottobre 2016, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateizzazione». A precisarlo è Agenzia delle Entrate-Riscossione in una nuova tranche di risposte ai quesiti posti dagli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Roma .
Così come è preclusa la strada a una nuova rateizzazione se il contribuente che era decaduto dal pagamento dilazionato al 24 ottobre 2016 poi non ha perfezionato la rottamazione a cui aveva aderito. Nei casi di accoglimento della definizione agevolata (articolo 6 del Dl 193/2016), per cui il contribuente non ha effettuato il pagamento (o il versamento sia insufficiente o tardivo) di una qualsiasi rata del piano di definizione, «non è possibile rateizzare nuovamente ai sensi dell’ articolo 19 del Dpr 602/1973 » precisa l’agente della riscossione in un’altra risposta.
Mentre il contribuente che era in regola al 31 dicembre scorso con il piano di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e, dopo aver aderito alla rottamazione «1.0», poi non ha versato quanto dovuto per la sanatoria «potrà riprendere i pagamenti delle rate» dei piani di dilazione a seguito di una comunicazione di agenzia delle Entrate-Riscossione che «che contiene un nuovo piano di ammortamento, dove saranno richiamati gli estremi del provvedimento di rateizzazione di riferimento, del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario».
Agenzia delle Entrate-Riscossione, risposte all’Odcec di Roma sulla rottamazione-bis