Controlli e liti

Niente sanzione per la compensazione senza visto di conformità

L’inosservanza di questo adempimento non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte delle Entrate

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il contribuente che compensa crediti spettanti, senza il visto di conformità, non è sanzionabile. Per la Cassazione, ordinanza 25736/2022, depositata ieri, la mancata apposizione del visto è una violazione formale non sanzionabile. Per i giudici di legittimità, per configurare una violazione formale occorre «la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto», ovvero che la violazione accertata «non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo». Nel caso in esame, la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha recato alcun pregiudizio per le casse erariali.

Per la Cassazione, la funzione del visto di conformità per operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito, mediante l’attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato. L’inosservanza di questo adempimento è inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte delle Entrate. È altresì inidonea a incidere negativamente in danno del Fisco sia sulla base imponibile dell’imposta, sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venire meno del credito.

In conclusione, la Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente e condannando le Entrate alle spese di giudizio, conferma l’orientamento in base al quale gli errori formali non sono mai sanzionabili. Sono infatti inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano «pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001).

In caso di errori formali, l’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, legge 212/2000, e l’articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, sanciscono, in ogni caso, che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d’imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sull’attività di controllo, privilegiando l’aspetto sostanziale. Insomma, l’errore formale ininfluente sulla determinazione delle imposte che non incide sull’attività di controllo del Fisco non è mai sanzionabile.

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