Niente stop ai rimborsi Iva della capogruppo
Nei rapporti di controllo con opzione per la liquidazione Iva di gruppo il provvedimento di sospensione, anche parziale a carico della capogruppo del rimborso del credito maturato, è illegittimo se fondato su carichi pendenti delle controllate non riguardanti l’Iva. Così la sentenza della Ctr Lombardia 2475/1/2019 .
La questione concerneva l’impugnazione da parte della società Alfa capogruppo belga di controllate italiane (Beta e Gamma) , di un provvedimento di sospensione del rimborso Iva emesso dalle Entrate perché in esito a una verifica era emersa le pendenza di contenziosi tributari a carico delle controllate. Fra i motivi di impugnazione si eccepiva la riferibilità del credito alla sola controllante nonché l’illegittima emissione nei confronti di un soggetto estraneo ai contenziosi pendenti. La Ctp milanese accoglieva il ricorso affermando che «laddove il rimborso Iva è stato richiesto e riconosciuto alla ricorrente in base a una propria eccedenza Iva, la sospensione parziale di detto rimborso appare illegittimamente riferita in modo generico a situazioni di contribuenti terzi, sebbene società controllate dalla ricorrente medesima».
L’Ufficio proponeva appello lamentando il mancato riconoscimento, in capo ad Alfa, della responsabilità solidale con Beta e Gamma stante il controllo totale della capogruppo la quale esercitava un’influenza dominante sulle controllate in relazione alle comuni attività economiche commerciali svolte e agli scambi infragruppo, originanti le eccedenze a debito e credito Iva; evidenziava altresì come tutti i contenziosi tributari delle controllate fossero riferibili alla contestazione della violazione di norme sul transfer pricing, non potendosi considerare Alfa come soggetto estraneo ai carichi pendenti gravanti sulle controllate. In via preliminare la Ctr afferma che l’illegittimità dell’azione di finanza era comunque da affermarsi per l’errato richiamo normativo di cui al titolo del provvedimento emesso (articolo 38-bis del Dpr 633/1972) e non già di altra normativa , limitandosi a menzionare l’esistenza di carichi pendenti a carico delle controllate italiane (ciò in violazione dei principi generali dell’ordinamento tributario sulla motivazione degli atti).
Entrando nel merito della vicenda la Ctr conferma la già riscontrata illegittimità del provvedimento risultando pacifica l’insussistenza di pendenze a carico della ricorrente-capogruppo, che non era stata destinataria dei medesimi avvisi di accertamento emessi nei confronti delle controllate italiane; tali avvisi di accertamento ed i relativi contenziosi tributari avviati dalle controllate, chiosa il Collegio, non riguardavano l’Iva ma altre imposte ( Ires e Irap), risultando, pertanto, inapplicabile al caso di specie l’articolo 6 del Dm 13 dicembre 1979, dal quale l’Ufficio aveva fatto discendere una solidarietà tributaria tra società capogruppo e controllate.