Adempimenti

Niente Tobin tax se la cessione ha funzione riorganizzativa

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di Marco Piazza

È un’operazione a carattere riorganizzativo, e quindi esclusa da Tobin tax, la cessione di una partecipazione ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci nelle medesime proporzioni della società cedente, ma nella quale sono riprodotte le medesime regole di governance della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali.

È questa la conclusione delle Entrate nella risoluzione 38/di ieri ( clicca qui per consultarla ). Il quesito, posto dal notaio che avrebbe dovuto stipulare l’atto, e quindi trattenere l’imposta in base all’articolo 19, comma 1 del Dm Mef 21 febbraio 2013, riguarda la compravendita di azioni di una società italiana tra una società di diritto olandese e una società di diritto inglese, appositamente costituita e con la medesima compagine societaria della cedente. La compravendita nasce dall’esigenza di modificare, a seguito dell’ingresso tra i soci di un fondo di investimento di diritto inglese, la forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario attraverso il quale i soci detengono la partecipazione nella società italiana. Entrambe le società sono soggette a controllo congiunto da parte dei propri soci sia in virtù della partecipazione paritetica detenuta dai due soci sia in ragione dell’assetto di governance delle società che esclude che uno dei due possa esercitare un’influenza dominante sulle società partecipate. A tal fine si ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera g), del Dm Mef, esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta il trasferimento azioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo o che sono controllate dalla stessa società. Inoltre, la lettera h) prevede che l’imposta non si applichi ai trasferimenti derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/Ce.

Secondo l’Agenzia, dalla lettura di queste disposizioni si ricava la ratio alla base dell’esclusione di tali operazioni dall’applicazione della tobin tax italiana: evitare che il pagamento dell’imposta ostacoli le operazioni di riorganizzazione aziendale, intendendosi per tali non soltanto le operazioni straordinarie, ma anche quelle che, pur determinando il trasferimento della proprietà, non modificano l’«appartenenza economica» della partecipazione al medesimo gruppo societario. Sembra proprio tale ultimo elemento a qualificare la natura riorganizzativa di un’operazione di cessione di partecipazioni secondo le Entrate: tale natura, infatti, non sarebbe riscontrabile qualora la partecipazione ceduta “fuoriuscisse” dal perimetro del gruppo societario, come identificato per il tramite del rinvio operato dalla lettera g) dell’articolo 15 all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2) e secondo del Codice civile.

Precisa, infatti, l’Agenzia che in base a quanto previsto dalla lettera g) dell’articolo 15, è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento della partecipazione, la società ceduta continui a essere controllata, anche indirettamente, a norma dell’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice civile, dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate dalla stessa società controllante. Alla luce di tali argomentazioni, l’Agenzia ha ritenuto che la cessione di partecipazione in esame integri i requisiti richiesti per essere considerata di tipo riorganizzativo e, pertanto, debba essere esclusa dall’applicazione della tobin tax.

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