Niente utilizzo di perdite ante consolidato se il reddito non eccede l’importo trasferito
Non è ammesso l’utilizzo di perdite pregresse ante consolidato, in caso di accertamento, con atto unico, di un maggior reddito in capo a una società facente parte del gruppo, qualora la perdita trasferita al gruppo stesso sia superiore al maggior reddito accertato.
È questa la condivisibile conclusione a cui arriva, dopo un articolato ragionamento, la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 2/E del 26 gennaio scorso, che analizza il corretto utilizzo delle perdite in presenza di accertamento che coinvolga il gruppo.
Evidenziando, innanzitutto, che in ambito di consolidato nazionale è necessario distinguere le perdite realizzate prima che la società entrasse a far parte del consolidato, che possono abbattere il solo reddito del soggetto che le ha prodotte, da quelle realizzate in presenza di consolidato, che devono essere utilizzate dalla consolidante nell’ambito del consolidato stesso.
La circolare n. 2/E/2018, entrando nel merito dell’utilizzo delle perdite in presenza di accertamento, richiama l’articolo 42, quarto comma, del Dpr 600/1973 che prevede che in presenza di maggiori redditi accertati, essi vadano preliminarmente abbattuti con l’eventuale perdita dichiarata dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta oggetto di accertamento ed eventualmente, in un secondo tempo, attraverso le perdite pregresse, purché venga presentata, dal contribuente, apposita istanza in tal senso (modello Ipea); invece, in presenza di consolidato nazionale e di accertamento in capo a uno dei soggetti consolidati, la situazione cambia.
Facendo presente che, in base a quanto disposto dal comma 1, dell’articolo 40-bis del Dpr 600/1973 «Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante», e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che sia concessa alla consolidante la facoltà di chiedere, attraverso presentazione telematica del modello Ipec, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con l’atto unico, delle perdite del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo, anche in sede di accertamento con adesione; per verificare se è possibile presentare l’istanza per l’utilizzo delle perdite pregresse attraverso il modello Ipea, è necessario riscontrare se la consolidata accertata, in sede di dichiarazione abbia trasferito al consolidato un reddito o una perdita. Ciò al fine di verificare se l’imponibile correttamente dichiarato avrebbe trovato compensazione con le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione prima del trasferimento alla fiscal unit del risultato d’esercizio.
Nel caso in cui, quindi, venga accertato in capo a una società consolidata – può trattarsi anche della consolidante - un maggior reddito imponibile, bisogna verificare se tale maggior imponibile accertato eccede o meno la perdita originariamente dichiarata dalla società. Nel caso in cui, infatti, esso ecceda la perdita trasferita alla fiscal unit, allora la consolidante può presentare l’istanza per utilizzare in abbattimento di tale maggior reddito le perdite realizzate prima che la stessa entrasse a far parte del consolidato nazionale, nei limiti, comunque, stabiliti dall’articolo 84 del Tuir.
Viceversa, nel caso in cui il maggior reddito accertato non eccede la perdita trasferita al consolidato, allora non risulta possibile l’utilizzo delle perdite pregresse «personali» ante consolidato, perché altrimenti è come se fosse ammesso l’utilizzo di perdite ante consolidamento per abbattere redditi realizzati in periodi in cui è in vigore l’opzione per il consolidato nazionale.
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