Controlli e liti

No all’avviso cartaceo con firma elettronica

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di Antonio Zappi

È nullo per insanabile difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato digitalmente, ma notificato in via ordinaria. A queste conclusioni è giunta la Ctp di Vicenza con la sentenza 74/3/2018 (presidente Giarrusso, relatore Riondino).

L’impugnazione

La pronuncia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui venivano contestate maggiori imposte accertate a seguito di indagini finanziarie ma che, pur firmato digitalmente, veniva emesso con stampa tradizionale e notificato a mezzo posta.

Nel ricorso il contribuente ha eccepito, tra i vari vizi, anche l’illegittimità dell’atto proprio perché sottoscritto digitalmente e non con firma autografa, in asserita violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Tale disposizione sancisce che gli atti di accertamento tributario «sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato»; mentre, in base al successivo terzo comma, l’accertamento è nullo «se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione».

L’accoglimento

I giudici vicentini hanno accolto l’eccezione preliminare del ricorrente, affermando che la possibilità di sostituire la «firma autografa» con l’indicazione del nominativo «a stampa», è prevista dal provvedimento 2010/4114 delle Entrate, ma solo qualora gli atti «siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata», quale non può essere ritenuto un accertamento ordinario fondato sulle risultanze delle indagini finanziarie.

In presenza, allora, di una notifica tradizionale e di un atto «cartaceo», vige l’obbligo ai fini della validità dell’atto che la firma sia autografa, stante il chiaro disposto dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, perché diversamente, affermano i giudici vicentini, «l’atto in questione risulta non “sottoscritto”, perché “firmato digitalmente”, senza che ne ricorrano i requisiti previsti dalla norma».

Le modifiche al Cad

Nel cogliere il profilo di illegittimità della firma digitale nel fatto che la specifica tipologia di avviso impugnato non rientra tra gli accertamenti «seriali» (ad esempio quelli di tipo automatizzato in base all’articolo 41-bis del Dpr 600/1973, generati da meri incroci di dati presenti in Anagrafe tributaria), la sentenza della Ctp Vicenza si va a iscrivere all’interno del più ampio tema relativo alla facoltà-obbligo per l’agenzia delle Entrate di poter firmare digitalmente gli atti emessi nell’esercizio delle attività/funzioni ispettive e di controllo fiscale ed interviene sulla questione dell’informatizzazione e digitalizzazione degli atti del Fisco.

Infatti, il Codice dell’amministrazione digitale (Cad) è stato recentemente modificato con decorrenza dal 27 gennaio 2018 (con l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 2, del decreto legislativo 82/2005), anche per tentare di esplicitare la legittimità dell’applicabilità della firma digitale agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento ed irrogazione delle sanzioni di natura tributaria emessi fino a tale data.

Ctp Vicenza, sentenza 74/03/2018

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