Controlli e liti

No all’avviso sprint emanato a un anno dal verbale della Gdf

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di Antonino Porracciolo

È illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (Pvc). A meno che ricorrano ragioni di particolare urgenza, che non possono consistere nell’imminente decadenza dal potere di contestare la violazione. Lo ribadisce la Ctr Emilia Romagna (presidente Mancini, relatore Morlini) nella sentenza 3003/11/2017 dello scorso 2 novembre.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con cui, in base a un Pvc della Guardia di finanza, l’agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, nei confronti di una Srl, ritenute alla fonte non versate e interessi passivi indeducibili. La società aveva presentato ricorso alla Ctp, eccependo, fra l’altro, la violazione dell’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000, per il quale l’avviso non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del verbale che chiude le operazioni di controllo, «salvo casi di particolare e motivata urgenza».

Contro la sentenza della Ctp che aveva respinto il ricorso, la Srl ha quindi presentato appello con cui ha riproposto le questioni sollevate in primo grado.

Nell’accogliere il gravame, la Ctr ricorda che il termine che deve decorrere tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e l’emissione dell’avviso non può essere considerato ordinatorio, giacché il suo rispetto è «condizione di legittimità dell’accertamento». Infatti, si tratta di un termine - prosegue la Ctr, citando la sentenza 18184/2013 della Cassazione - «posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva».

Nella vicenda in esame, l’Agenzia aveva emesso l’avviso impugnato prima della scadenza dei 60 giorni, giustificando il mancato rispetto del termine con la difficoltà di notificare l’avviso, l’entità dei rilievi contestati e la vicina decadenza dal potere di accertamento.

Ragioni che la Ctr ritiene non fondate. I motivi d’urgenza non si possono identificare, di per sé, «con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, giacché è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale»; altrimenti - aggiunge la Commissione, richiamando la sentenza 5149/2016 della Corte suprema - «si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie».

In ogni caso, l’urgenza che giustifica l’emissione dell’avviso prima dei 60 giorni deve dipendere da fatti non imputabili a «incuria, negligenza o inefficienza» dell’amministrazione. Ma la verifica della Guardia di finanza risaliva a più di un anno prima dalla scadenza del termine di decadenza dell’accertamento, né, comunque, l’Agenzia aveva provato che la Srl avesse ostacolato l’azione dell’amministrazione. Così la Ctr ha annullato l’avviso di accertamento.

Ctr Emilia Romagna, 3003/11/2017

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