Imposte

No sanzioni per l’omesso pagamento delle rate degli accordi con il Fisco

Beneficio da estendere anche sulle rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2023

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Una delle norme del Ddl di Bilancio 2023 che fa parte della cosiddetta «tregua fiscale» è l’articolo 44 titolato «Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo mediazione e conciliazione giudiziale». È stabilito che, con riferimento ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo mediazione, a norma dell’articolo 17-bis, comma 6, del Dlgs 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023, e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del Dlgs 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023, e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, o l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Si noti che la norma prevede il versamento della sola imposta, ma va integrata perché sono anche dovuti gli eventuali contributi previdenziali.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti previsti dalla norma e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In questi casi, la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

La norma di favore cancella quindi le sanzioni e gli interessi:

O sulle rate successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo mediazione;

O sugli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni.

Deve però trattarsi di importi scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Esclusi quindi dal beneficio della cancellazione di sanzioni e interessi i contribuenti in regola con i pagamenti al 1° gennaio 2023. Visto che la norma fa parte della «tregua fiscale» si può sperare in una modifica, che estenda il beneficio della cancellazione delle sanzioni e degli interessi ai pagamenti rateali successivi al primo gennaio 2023. Il possibile azzeramento delle sanzioni e degli interessi ha un peso rilevante, che, in alcuni casi, potrebbe anche comportare la riduzione degli importi da pagare di oltre la metà. In questo modo, si incentiverebbero tutti i contribuenti ad eseguire regolarmente i pagamenti, con benefici per le casse dell’erario.

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