Nodo ritenute per i dividendi deliberati nel 2017
Lunedì 16 aprile scade il termine per il versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel primo trimestre 2018. La scadenza, di per sé, non ha nulla di inusuale, ma quest’anno l’approssimarsi del termine in assenza di chiarimenti specifici mette in difficoltà tutte le società che hanno distribuito, nel corso del primo trimestre, dividendi deliberati sino al 31 dicembre 2017.
La legge di Bilancio 2018 ha previsto, in estrema sintesi, la sostanziale assimilazione tra i soci costituiti da persone fisiche che non detengono la partecipazione nell’ambito del reddito d’impresa; viene, infatti, statuita l’applicazione della ritenuta “secca” alla fonte del 26% tanto ai soci non qualificati (come già in passato) quanto ai soci qualificati, secondo la distinzione operata dall’articolo 67 del Tuir. Per evitare che questi ultimi soci “svuotassero” la liquidità aziendale in chiusura del 2017 – anticipando la distribuzione di tutte le riserve presenti in bilancio al fine di evitare la nuova e penalizzante imposizione – il legislatore ha inserito una norma transitoria, con l’intenzione di prevedere una decorrenza della “stretta” diluita nel tempo. Segnatamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole previgenti.
Per effetto di tale disposizione, pertanto:
gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 saranno soggetti esclusivamente al nuovo regime;
gli utili prodotti in precedenza godranno (per sempre) delle regole previgenti alla sola condizione che ne venga deliberata la distribuzione tra il 2018 e il 2023, senza che sia necessario che in tale periodo intervenga anche la materiale distribuzione delle somme.
Vista la “comodità” della condizione, tanto valeva stabilire che l’applicazione della ritenuta del 26% anche ai soci qualificati decorresse dagli utili 2018. Se non altro, si sarebbe evitato che queste delibere “di massa” – comportando il giroconto contabile tra riserve pregresse e debiti verso i soci – penalizzassero il patrimonio netto delle società e, conseguentemente, il rating bancario.
Ad ogni modo, l’anomalia principale della disposizione transitoria consiste, come più volte segnalato, nel fatto che discrimina illogicamente tra chi ha deliberato la distribuzione anteriormente o posteriormente al 1° gennaio scorso. Interpretando letteralmente (e con poco buon senso) la norma, infatti, si dovrebbe giungere alla conclusione che chi ha distribuito in questi tre mesi del 2018 dividendi deliberati anteriormente al 1° gennaio, avrebbe dovuto applicare (non solo ai soci non qualificati ma anche) ai soci qualificati la ritenuta alla fonte del 26% e versarla, appunto, entro il prossimo 16 aprile. Conclusione paradossale, atteso che chi non ha deliberato nulla in passato, ma delibera e distribuisce tutto in questi mesi, fruisce della norma transitoria e applica il vecchio regime. In sostanza, quindi, si arriverebbe alla conclusione (assolutamente distonica) che le nuove regole non si applicano a chi tiene un determinato comportamento nella vigenza della norma modificata mentre si applicano a chi (inconsapevolmente) ha tenuto il medesimo comportamento quando la nuova norma non era ancora efficace.
Si tratta, evidentemente, di un refuso, ma i refusi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono efficaci come le altre norme. È urgente, pertanto, un intervento che eviti sanzioni a chi non ha effettuato (e non verserà entro lunedì) alcuna ritenuta e preveda altresì il rimborso per chi, prudentemente, non se l’è sentita di disapplicare la ritenuta.