Imposte

Noleggio imbarcazioni, solo l’uso commerciale può evitare le accise

La Corte di giustizia Ue boccia l’esenzione italiana: l’impiego va valutato in base all’utilizzatore finale

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Rifornimenti di carburante esenti da accise solo se le imbarcazioni vengono impiegate dall’utilizzatore finale per effettivi scopi commerciali. Con questo principio, la sentenza della Corte di giustizia C-341/20 pone fine alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia, che tuttavia si assume aver violato il diritto unionale in un settore strategico per la nostra economia.

Per la verità, ricostruita sul piano giuridico e, soprattutto, giurisprudenziale, la decisione dei giudici Ue non sorprende, anche se appare piuttosto forzata e di difficile attuazione sul piano concreto. Eppure, l’impatto è oltremodo dirompente per il settore dei charter nautici, i contratti di noleggio per i quali l’armatore mette a disposizione un’imbarcazione per le esigenze proprie degli utilizzatori. Questa formula contrattuale è la più comunemente utilizzata per il turismo di alto profilo, ma è proprio quella che viene ora in contestazione e, di più, in diretta abrogazione se non delle norme primarie nazionali (Testo unico accise, Dm 225/2015), almeno delle conseguenti prassi applicative comunemente in uso e recentemente confermate dalla stessa agenzia delle Dogane. In sostanza, la Commissione ha contestato all’Italia la violazione della direttiva 2003/96 perché l’esenzione dall’accisa per i carburanti utilizzati nelle imbarcazioni private da diporto che sono oggetto di un contratto di noleggio, è riconosciuta indipendentemente dal modo in cui tali imbarcazioni sono utilizzate dai noleggiatori. Secondo la Commissione, una tale esenzione deve essere esclusa nel caso in cui l’utilizzatore finale utilizzi l’imbarcazione a scopo di diporto. Viceversa, per i giudici Ue l’esenzione è collegata al fatto che i carburanti siano utilizzati per la navigazione nelle acque dell’Unione per scopi commerciali, vale a dire quando un’imbarcazione serve direttamente a una prestazione di servizi (ad esempio, di trasporto) a titolo oneroso. Se gli scopi d’uso finale non sono commerciali, l’esenzione deve essere rifiutata e – punto questo discutibile – «il fatto che il noleggio di un’imbarcazione costituisca un’attività commerciale per il noleggiante è irrilevante rispetto all’esenzione fiscale di cui trattasi».

L’adeguamento al principio imposto dalla sentenza impone, ora, a tutti gli attori coinvolti la realizzazione di diverse attività, restando auspicato un tempestivo intervento del legislatore nazionale che perimetri l’alveo applicativo dell’esenzione e regoli dunque i rapporti pregressi e quelli futuri.

In questa logica, nella sentenza C-341/20 viene precisato che esistono rapporti contrattuali che comprendono la prestazione di servizi diversi dai servizi di navigazione (ad esempio crociera) e di cui il «noleggiatore» beneficia solo in quanto persona trasportata, senza alcun controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione. In questo caso, l’imbarcazione potrebbe essere considerata, per la concessione del beneficio, come utilizzata per scopi commerciali.

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