Contabilità

Nomina di sindaci e revisori con possibile termine iniziale

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di Maurizio Pirazzini

Il 16 dicembre 2019 è la data spauracchio che fa partire con il piede sbagliato il nuovo codice della crisi di impresa - approvato con il decreto legislativo 14/2019 - e affligge le Srl (anche in forma di cooperativa) e i professionisti con adempimenti al limite dell'impossibilità. Ma forse una soluzione, a legislazione invariata, c'è.

Il termine previsto dall'articolo 379 comma terzo del codice della crisi impone alle Srl (anche in forma di cooperativa) di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore anche nella prospettiva di rafforzare gli strumenti di allerta in grado di prevenire situazioni di crisi. Tale obbligo nasce dalla modifica - introdotta dal citato articolo 379 del nuovo codice - dell'articolo 2477 del codice civile che fissa in senso “quantitativo” i seguenti parametri (cosi come rimodulati nel decreto “sblocca cantieri” approvato in via definitiva con legge 14/6/2019 n. 55): «Non aver superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità». Prima del “raddoppio” di tali parametri operato con il decreto “sblocca cantieri” della scorsa estate (i precedenti parametri erano 2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi e 10 unità di dipendenti) l'area dei soggetti obbligati era notevolmente più ampia rispetto alla situazione attuale per la quale si stimano non meno di 70-80mila società interessate al nuovo adempimento.

È del tutto evidente la situazione di estrema difficoltà, anche in relazione alle responsabilità correlate, in cui si andrebbe a trovare un professionista chiamato a metà dicembre (come sempre avviene in Italia si attende l'ultimo giorno consentito dalla norma, in attesa magari di una proroga) a dover svolgere la propria attività sostanzialmente in modo “retroattivo” o per meglio dire “figurativo”.

La soluzione può essere trovata grazie alle regole di diritto comune. Sulla natura del rapporto giuridico che lega l'organo di controllo o il revisore alla società - così come avviene per gli amministratori - si è da sempre discusso in dottrina e giurisprudenza (con le sezioni unite della Corte di cassazione orientate, per gli amministratori, sulla configurazione “organica”, da ultimo con sentenza 1545/2017). A prescindere dalla ricostruzione della natura del rapporto (in termini contrattuali o di immedesimazione organica) sembra essere pacificamente ammessa la possibilità di apporre un “termine iniziale” da cui si facciano decorrere gli effetti di una deliberazione assembleare o decisione dei soci. Secondo la dottrina, anche di estrazione notarile, e la prassi degli uffici del registro delle imprese sono senz'altro ammessi nel sistema pubblicitario (anche in mancanza di una norma espressa) atti soggetti a termine o a condizione.

Nel caso di specie pertanto, si potrebbe procedere alla nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore, entro il termine di legge (16 dicembre 2019) inserendo nel verbale di nomina una clausola ad hoc relativa alla decorrenza dell'effetto della nomina dal 1° gennaio 2020. In questo modo la previsione dell'articolo 379 comma 3 sopra richiamata viene rispettata (la “nomina”, pur non immediatamente efficace, è comunque avvenuta).

Sul piano pratico tale soluzione non sembra avere particolari controindicazioni, tenuto conto che i tempi tecnici per “azionare” il meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge e rappresentato dalla segnalazione, anche da parte del conservatore del registro delle imprese, al tribunale per la nomina “d'ufficio”, non potrà scattare che dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto per l'adempimento pubblicitario (articolo 2400 del Codice civile). Scatterà così solo nel mese di febbraio 2020 il potere-dovere del conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di effettuare la segnalazione al Tribunale, mentre il professionista incaricato potrà svolgere il proprio incarico avendo la possibilità di poter svolgere - fisiologicamente all'inizio dell'esercizio - le funzioni ad esso demandate dalla legge con piena consapevolezza ed efficacia. Una soluzione “win-win” che fa partire il nuovo codice con minor affanno.

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