Non basta il deposito alla Casa comunale: notifica irregolare se il contribuente è assente
È irregolare la notifica al contribuente temporaneamente assente, se non è data prova della ricezione della raccomandata informativa. Non è sufficiente, infatti, che l’ufficio provi di aver spedito la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.
A fornire questa precisazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza 5522 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate-Riscossione iscriveva ipoteca su degli immobili di proprietà di un contribuente. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al tribunale, il quale in accoglimento del ricorso, rilevava l’irregolarità della notifica delle cartelle prodromiche. Mancava così la prova che le somme pretese superassero la soglia di 20mila euro al di sotto della quale non è consentita l’iscrizione ipotecaria.
In particolare, dagli atti non risultava la notifica della raccomandata informativa prevista nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario. La decisione veniva confermata anche in appello ed Equitalia ricorreva in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata interpretazione della norma.
La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che nell’ipotesi di irreperibilità relativa va applicato l’articolo 140 Cpc. Tale norma prescrive che quando il contribuente è momentaneamente assente, se non è possibile eseguire la consegna del plico, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale ed affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario.
Per il perfezionamento della notifica occorre inoltrare al destinatario una raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale. I giudici di legittimità hanno precisato che per tale informativa è necessario dimostrare l’effettiva ricezione da parte del destinatario, non essendo sufficiente la prova della sola spedizione.
La decisione è interessante poiché conferma l’orientamento garantista sulla necessità che il contribuente sia effettivamente informato dell’esistenza di un atto a proprio carico.
Va segnalato peraltro che non di rado, l’Ufficio nella propria difesa, eccepisce che la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa ha già efficacia probatoria poiché gode di fede privilegiata. Per di più, sovente, in giudizio è prodotta la ricevuta nella quale è semplicemente riportato il numero della raccomandata informativa.
In proposito, la Cassazione, anche recentemente (ord. 1699/2019) ha affermato che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ne consegue che quando il notificatore si avvale del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa, nella relata si potrà al più dare atto di aver consegnato alle poste l’avviso informativo da spedire per raccomandata A/R, ma non è evidentemente attestabile anche l’effettivo inoltro. Si tratta infatti, di un’operazione non eseguita in sua presenza e pertanto priva del carattere fidefaciente tipico della relata di notifica.