Contabilità

Non basta la firma digitale per fusioni e scissioni di società

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di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Nuovi ritocchi alla disciplina degli atti societari stipulati con firma digitale. Infatti, con la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) si è modificato il testo che era stato approvato dal Parlamento poche settimane prima.

Il nuovo testo dell’articolo 36, comma 1-ter, del decreto legge 112/2008 prevede che «tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del Codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese come prescritto dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile».

Le modifiche, rispetto al testo risultante dall’intervento normativo effettuato con la legge n. 172 del 4 dicembre 2017, attengono alla sostituzione del riferimento alla sottoscrizione con «firma digitale» – degli atti di trasformazione (articolo 2498 del Codice civile), fusione (2501) e scissione (2506) societaria nonché dei contratti di cui all’articolo 2556 del Codice civile – con il nuovo riferimento all’«atto pubblico informatico».

L’ulteriore modifica attiene alla specificazione secondo cui devono essere fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti di trasformazione, fusione e scissione così come prescritto dagli articoli 2436 e 2556 del Codice civile.

Appare evidente quindi che, in considerazione dei dubbi che la precedente formulazione aveva sollevato, il legislatore ha voluto chiarire che gli atti indicati nell’articolo 36, comma 1-ter, del Dl 112/2008 possono essere firmati sì digitalmente, ma devono necessariamente essere rogati attraverso atto pubblico in ossequio alle disposizioni stabilite dal Codice civile.

Infatti, da una lettura del dossier relativo alla sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio si chiarisce che si intende procedere a una modifica delle norme che «consentono di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e società. Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale i medesimi atti possono essere stipulati con atto pubblico informatico».

Ciò posto, occorre comunque rilevare che la nuova disposizione si pone nel solco di quanto già regolamentato dal codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 82/2005 che all’articolo 21 – in tema di documento informatico sottoscritto con firma elettronica – stabilisce che gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del Codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; tra gli atti indicati nell’articolo 1350, n. 13, del Codice civile vi sono proprio quelli relativi a trasformazione, fusione e scissione societaria contemplati dalla norma di cui alla modifica effettuata con la legge di Bilancio.

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