Non c’è dichiarazione infedele per l’uso di perdite non riportabili
L’utilizzo di perdite non riportabili non costituisce una condotta penalmente rilevante e ciò anche se è superata la soglia prevista per il reato di infedele dichiarazione. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza nr. 4383 depositata ieri .
Nell’ambito di un complesso processo penale, l’amministratore di una società era accusato anche del delitto di dichiarazione infedele per aver indicato elementi passivi costituiti da perdite conseguite in precedenti esercizi tuttavia non compensabili. Sul punto, i giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 158/2015, la dichiarazione infedele costituisce reato se sono indicati costi inesistenti e non più, come invece previsto in passato, costi fittizi.
In passato l’articolo 4 del Dlgs n. 74/2000 prevedeva che per l’integrazione del reato di dichiarazione infedele non occorresse la sussistenza di fraudolenza, poiché era sufficiente l’indicazione di elementi attivi o passivi non effettivi superando specifiche soglie di punibilità. In vigenza di tale previsione, l’articolo 7 (ora abrogato) disponeva che non fossero punibili le rilevazioni di costi o ricavi in violazione dei criteri di competenza, ma commessi sulla base di metodi costanti di impostazione contabile.
Con la riforma, è stata ridisegnata la fattispecie della dichiarazione infedele, prevedendo in estrema sintesi al superamento delle soglie la rilevanza penale di: omessa annotazione di ricavi, sotto fatturazioni, e deduzione di costi solo se inesistenti. In ogni caso non integra il delitto, l’errata imputazione temporale, senza però subordinarla, come avveniva in passato, alla derivazione di metodi costanti di impostazione contabile.
Non assume più rilievo, pertanto, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti. L’utilizzo di perdite non riportabili non individua alcun fatto penalmente rilevante. Infatti, tali perdite sono conseguenti a elementi passivi esistenti sebbene indeducibili.
Cassazione, sentenza n. 4383/2018