Controlli e liti

Non c’è divieto di iscrizione all’albo forense per la nuova società interprofessionale

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di Giovanni Negri

Non si può negare l’iscrizione all’Albo forense dello studio multidisciplinare. La Cassazione, sentenza 19282 delle Sezioni unite civili depositata ieri, analizzando la legge professionale e le clausole di salvaguardia, ricorda che dal 1° gennaio del 2018 è consentita la costituzione di società di persone, capitali e cooperative i cui soci siano per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto iscritti all’albo, o avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.

La pronuncia, la prima in materia, ricostruisce puntigliosamente l’evoluzione delle norme che hanno via via disciplinato la società interprofessionale, per concludere che, prima dell’introduzione nell’ordinamento forense dell’articolo 4 bis, avvenuta l’anno scorso, l’unico modello societario tra avvocati era quello delineato dagli articoli 16 e successivi del decreto legislativo 96 del 2001.

In sintesi, la disciplina prevedeva che la società tra avvocati poteva avere come oggetto esclusivo l’esercizio in comune della professione da parte dei propri soci, tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato; la società doveva essere iscritta nel Registro delle imprese (nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti); la ragione sociale doveva contenere l’indicazione di «società tra avvocati»: la partecipazione a una società era incompatibile con la partecipazione a un’altra società.

Nel 2006 venne sì cancellato in linea generale il divieto di esercizio della professione in forma societaria interdisciplinare, con l’avvertenza però di lasciare sopravvivere i diversi modelli societari a quell’epoca in vigore. Elemento che di fatto permise alla “vecchia” compagnie tra avvocati di resistere poi anche alla riforma dell’ordinamento forense che continuava a escludere la partecipazione dei soci di semplice investimento o di soci non abilitati all’esercizio della professione forense.

Con la legge 124 del 2017, con il dichiarato obiettivo di garantite una maggiore concorrenzialità nell’esercizio della professione legale, è stato modificato l’ordinamento forense mettendo in campo un nuovo modello societario. Si prevede l’ammissibilità delle società di persone, di capitali o cooperativa, con iscrizione nella sezione speciale, si vieta la partecipazione societaria attraverso fiduciarie o trust, si blinda l’organo di gestione con la disposizione che ne assegna la maggioranza ai soli soci avvocati, tiene fermo il principio della personalità della prestazione professionale, ribadisce il concorso della responsabilità della società e dei soci con quello del professionista che ha eseguito la prestazione. Per quanto poi riguarda la possibiltà di partecipazione di soci non avvocati si apre a un ingresso sia pure in una misura non superiore a un terzo del capitale sociale.

Ora la Corte, messa di fronte a un diniego all’iscrizione da parte del Cnf, per contrasto con le vecchie norme del 2001 e del loro effetto di trascinamento, accoglie la tesi della società, cancellando il provvedimento del Consiglio nazionale forense. Non ne dispone però automaticamente l’iscrizione, ma rinvia invece allo stesso Cnf, che dovrà esaminare la corrispondenza tra la società interprofessionale in questione e il modello a questo punto ammesso e delineato dalla disciplina dell’anno scorso, ma che è poi entrato in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2018. Un modello che va ricordato è tuttora oggetto di polemiche e contestazioni all’interno dell’avvocatura, soprattutto per il presunto effetto-contagio determinato dall’ingresso dei soci di capitale.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 19282/2018

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