Non c’è elusione senza duplicazione del beneficio Ace
La normativa antielusiva recata dal decreto Ace (aiuto alla crescita economica) potrà essere disapplicata tutte le volte in cui non si verifica nei fatti alcuna duplicazione del beneficio, pur in presenza di fattispecie che in astratto presentino un rischio di duplicazione. È una delle conferme sulla finalità delle disposizioni antielusive Ace che sono state fornite dai principi diritto n. 11 e 12 del 6 novembre pubblicati ieri sul sito delle Entrate.
Con i chiarimenti resi, l'Agenzia ha ancora una volta avvalorato la ratio del meccanismo di neutralizzazione, già evidenziata nella relazione illustrativa al decreto Ace, che deve dunque individuarsi non tanto nella volontà del legislatore di limitare la fruibilità del beneficio in presenza di impieghi del capitale proprio ritenuti non meritevoli, quanto piuttosto nell'intento di evitare fenomeni moltiplicativi dell'agevolazione; ovvero evitare che, a fronte di un unico conferimento in denaro, l'agevolazione possa essere moltiplicata, tramite una reiterazione di atti di apporto, all'interno di società appartenenti ad un medesimo gruppo.
È sulla base di tale logica che l'Agenzia, in continuità con posizioni già in precedenza assunte (circolare 12/E del 2014 e 21/E del 2015), ha confermato che la sterilizzazione della base Ace si applica nei limiti e fino a concorrenza della base Ace per cui può, effettivamente e non solo potenzialmente, prodursi l'effetto duplicativo del beneficio fiscale.
In particolare il principio di diritto n. 11 ha affrontato la fattispecie degli incrementi dei crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo, potenzialmente idonea a moltiplicare la base di calcolo dell'agevolazione laddove una società presti la propria disponibilità finanziaria ad altre società del gruppo affinché queste realizzino, a loro volta, conferimenti in denaro idonei a generare ulteriore base Ace. Il dubbio nasce qualora tali società beneficiarie del finanziamento abbiano ricevuto anche somme a titolo di apporto da società del gruppo.
In tale ipotesi, secondo le Entrate, si presume che vengano utilizzate prioritariamente le somme ricevute a titolo di apporto rispetto alle somme ricevute a titolo di finanziamento. Ne consegue che tali somme andranno sterilizzate dalla base Ace del soggetto finanziato e, pertanto, fino a concorrenza della riduzione operata, l'incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore non è considerato quale operazione con effetti moltiplicativi ai fini Ace (e quindi non va sterilizzata).
Analogamente, l'Agenzia ha poi declinato il principio espresso nella circolare 21/E/2015 sull'assenza di effetti moltiplicativi in caso di base Ace formata esclusivamente da utili accantonati a riserva. Facendo seguito a tale impostazione, nel principio di diritto n. 12, è stato infatti chiarito che, in caso di base Ace di derivazione “mista” (ovvero composta, sia da apporti che da utili accantonati a riserva), la sterilizzazione deve essere operata solo fino a concorrenza dell'importo della base Ace formata da conferimenti in denaro provenienti da soggetti del gruppo.
Agenzia delle Entrate, principio 11/2018
Agenzia delle Entrate, principio 12/2018