Controlli e liti

Non c’è indebita percezione dell’aiuto per l’errore di contabilità senza dolo

Illegittimo il sequestro per l’incasso contabilizzato il mese dopo la prestazione. Non c’era falsa dichiarazione sulla riduzione degli incassi prevista dal Dl 34/2020

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non giustifica il sequestro per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, l’errata determinazione del confronto del fatturato posto a base dei contributi a fondo perduto del periodo Covid. A precisarlo è la Cassazione, con la sentenza nr. 1634 depositata il 17 gennaio. La vicenda trae origine dalla dichiarazione rilasciata dalla legale rappresentante di una società al fine dell’ottenimento del contributo a fondo perduto introdotto nel periodo Covid (Dl 34/2020). Tale norma prevedeva l’erogazione di una somma a ristoro dell’emergenza sanitaria, in base alla riduzione di incassi risultante dal confronto tra i mesi di aprile 2020 ed aprile 2019.

Nella specie, la contribuente comunicava erroneamente l’importo complessivo delle fatture attive relative al mese di aprile 2019, così ricevendo un contributo superiore di poco più di 12.000 euro rispetto a quello spettante. Secondo l’accusa, alcune fatture emesse in aprile 2019 non dovevano essere considerate poiché riferite a prestazioni rese nel mese di marzo 2019. Veniva così contestato a carico della legale rappresentante il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316 ter del Codice penale) ed il Pm richiedeva al Gip di disporre il sequestro preventivo anche per equivalente per la maggior somma ricevuta.

Sia il Gip, sia il Tribunale del riesame respingevano la richiesta di sequestro preventivo nel presupposto che la contribuente non aveva posto in essere alcuna falsa dichiarazione. Il Tribunale del riesame precisava altresì che mancava l’elemento soggettivo del reato atteso che si trattava di operazioni realmente effettuate e fatturate secondo le regole fiscali. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione lamentando una violazione di legge.

I giudici di legittimità hanno escluso la legittimità del sequestro. Mancava, il dolo atteso che la contabilizzazione di alcuni incassi nel mese successivo a quello della prestazione trovava adeguata giustificazione nella natura della prestazione stessa e pertanto il comportamento non era penalmente rilevante.

La decisione offre lo spunto per una riflessione: i contributi del periodo Covid erano finalizzati al sostegno delle imprese costrette a chiusure forzate durante la pandemia. In tale contesto, sarebbe auspicabile che gli organi verificatori perseguissero le reali frodi perpetrate da soggetti che hanno illegittimamente approfittato di tali sostegni, evitando cioè di contestare mere formalità prive di intenti frodatori.

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