Controlli e liti

Non è impugnabile il rifiuto di ritirare cartelle definitive

di Romina Morrone

Non è impugnabile innanzi al giudice tributario l’atto con il quale l’agenzia delle Entrate manifesti il rifiuto di ritirare in via di autotutela cartelle di pagamento divenute definitive. Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 28069 del 24 novembre.
La controversia ha ad oggetto il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di autotutela e di sgravio relative a cartelle di pagamento delle quali il contribuente ha asserito (anche) di non aver ricevuto alcuna notifica nei termini di legge (tra l’altro non provata dagli enti creditori convenuti). In entrambi i gradi di merito, i giudici hanno rigettato ricorso e appello ritenendoli inammissibili in ragione della definitività delle cartelle non impugnate nei termini. Ciò i quanto il contribuente aveva chiesto al giudice di pronunciarsi sulla pretesa tributaria contenuta in atti non più impugnabili per il decorso infruttuoso del termine di impugnazione ex art. 21, c.1, Dlgs. n.546/92. Anche in Cassazione le doglianze dell'uomo non hanno trovato sorte migliore.
I giudici di legittimità, infatti, hanno rigettato il ricorso ritenendo prioritario e assorbente il rilievo relativo alla mancanza dell’atto impugnabile, quale presupposto processuale. A tale riguardo, hanno ribadito (n.16520/17, n.22997/16, n.21356/12) la non impugnabilità dei provvedimenti, espliciti o impliciti, assunti su istanze di autotutela rivolte all’amministrazione. Ciò in quanto, in tema di contenzioso tributario, l’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’articolo 19, Dlgs n.546/92 (SS.UU., n.3698/09). E tale scelta del legislatore, per costante orientamento di legittimità, trova la sua giustificazione sia per la discrezionalità che caratterizza l’attività di autotutela, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo resosi ormai definitivo (Cassazione, n.13757 e n.7511 del 2016).

Cassazione, ordinanza n. 28069/2017

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