Non profit, chiariti i regimi transitori
Che impatto ha l’entrata in vigore del Codice del terzo settore sui regimi fiscali agevolati previsti per le associazioni (sportive e non) dalla legge 398/1991? Le associazioni non riconosciute, iscrivendosi al Registro unico degli enti di terzo settore, acquisteranno automaticamente la personalità giuridica? E ancora, che fine farà la decommercializzazione delle attività verso gli associati prevista oggi dall’articolo 148 del Tuir? Sono queste alcune delle numerose domande relative agli enti non profit che sono arrivate al Forum di Telefisco 2018. Ne pubblichiamo una selezione in questa pagina, dopo quelle già pubblicate dall’Esperto risponde il 12 febbraio e online sul sito di Telefisco.
È un anno rilevante, questo, perché sono appena entrate in vigore alcune disposizioni del nuovo Codice del terzo settore, il Dlgs 117/2017, ma una parte della riforma avviata nel 2016 è ancora in stand-by, in attesa della costituzione del Registro unico e della autorizzazione della Commissione europea su una serie di disposizioni “portanti”, come i nuovi regimi fiscali agevolati per gli enti del terzo settore e gli incentivi per le imprese sociali.
Il riordino delle disposizioni sugli enti non lucrativi comporterà, a regime, anche l’uscita di scena di alcune norme “storiche”, prima fra tutte la disciplina delle Onlus fissata negli articoli 10-29 del Dlgs 460/1997.
Bisogna ricordare poi che è in corso la predisposizione dei primi decreti ministeriali attuativi della riforma (42 in tutto): i primi a essere messi a punto dovrebbero essere quelli sull’attività secondaria degli Ets e quello sulle erogazioni in natura.
Una parte consistente dei quesiti arrivati al Forum di Telefisco riguarda proprio la fase transitoria, ovvero quali delle vecchie regole continuano essere applicate in attesa delle nuove.
Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore hanno chiarito ad esempio che i regimi fiscali agevolati della legge 398/1991 continueranno a essere applicati fino all’anno d’imposta successivo all’arrivo del via libera della Commissione europea ai nuovi regimi e alla costituzione del Registro unico degli enti di terzo settore. Dopo questo termine, sia le associazioni sportive dilettantistiche, sia le altre associazioni che beneficiano della legge, dovranno decidere se iscriversi o meno al Registro unico degli enti di terzo settore, soppesando i benefici dell’iscrizione, che non è obbligatoria. Chi non si iscrive, rinuncerà a una serie di agevolazioni nuove, da quelle sulle donazioni all’accesso al cinque per mille dell’Irpef (se non si tratta di una associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni).
Un altro punto chiave, sul quale sono arrivati a Telefisco anche i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, è che la decommercializzazione dell’attività verso gli associati prevista dall’articolo 148 del Tuir rimane applicabile fino all’entrata a regime delle norme del Codice del terzo settore, anche se si tratta di enti non iscritti oggi ad alcun registro e che hanno presentato il modello Eas.
Con l’efficacia a regime della riforma, questa agevolazione rimarrà in vigore per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose e sportive dilettantistiche non iscritte al Registro unico. Le altre associazioni potranno accedere ai regimi fiscali previsti per chi si iscrive al Registro unico.
L’acquisizione della personalità giuridica per le associazioni sarà semplificata ma servono determinati requisiti, anche di patrimonio minimo.