Non può avere Entratel l’amministratore unico di società senza partita Iva
Per l’interpello 79/2022 la società di consulenza può avere la «chiave» per i visti solo se opera con abitualità
Chi presenta le dichiarazioni al Fisco tramite il servizio Entratel e rilascia il visto di conformità deve essere titolare di partita Iva. Perciò, non può essere abilitato al servizio Entratel, per presentare le dichiarazioni annuali, l’amministratore unico e legale rappresentante della società che è senza partita Iva. È irrilevante il fatto che all’amministratore sia corrisposta una retribuzione periodica, come lavoratore dipendente.
La società, che esercita l’attività di consulenza aziendale e l’attività di “elaborazione dati contabili”, potrà invece ottenere l’abilitazione al servizio Entratel – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale è effettivamente svolta con “l’abitualità” prescritta dalla legge. Sono queste le risposte dell’agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2022, a seguito dell’istanza di interpello 79/2022.
Al riguardo, si ricorda che nel caso di professionisti abilitati, titolari di partita Iva, essi rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Per essere autorizzato al rilascio del visto di conformità, il professionista deve inviare una comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate, allegando una copia della polizza assicurativa. L’agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, iscrive il richiedente nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Resta fermo «l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione» (risoluzione 99/E del 29 novembre 2019).