Non rispondere al Fisco pregiudica il contenzioso
La mancata risposta al questionario pregiudica la difesa in contenzioso in quanto non sono più utilizzabili i documenti richiesti e non prodotti tempestivamente. Tale inutilizzabilità può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione con l’ordinanza 16106 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notificava un questionario a una società richiedendo documenti a sostegno di alcune spese sostenute. La contribuente non ottemperava alla richiesta e l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento che veniva impugnato. In allegato al ricorso, venivano prodotti i documenti inizialmente richiesti.
Entrambi i giudici di merito annullavano il provvedimento ritenendo sufficientemente giustificati i costi dedotti. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma. In particolare, secondo l’Ufficio, la mancata risposta al questionario inviato ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/73 comporta l’inutilizzabilità dei documenti successivamente prodotti in giudizio. La norma, infatti, prevede che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Innanzitutto i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’invito previsto dall’articolo 32 del Dpr 600/73 assolve la funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione degli obblighi tributari – un dialogo preventivo tra il Fisco e il contribuente per definire le reciproche posizioni. La norma, inoltre, è finalizzata ad evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario: l’omessa e intempestiva risposta deve essere legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione dei dati e dei documenti non prodotti all’Amministrazione. Tale inutilizzabilità è una conseguenza automatica dell’inottemperanza all’invito e non è soggetta all’eccezione di parte. Essa pertanto può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
In questo contesto il contribuente può beneficiare di una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni previste dal medesimo articolo 32. Più precisamente deve depositare in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. La pronuncia appare molto rigorosa non tanto nel prevedere l’inutilizzabilità dei documenti, quanto nella possibilità che tale eccezione possa essere addirittura rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Cassazione, sentenza 16106/2018