Non sanzionabili gli acconti Irpef 2017 incapienti a causa dell’Iri
Niente sanzioni in presenza di acconti Irpef per il 2017, insufficienti a causa dell'opzione dal medesimo periodo d'imposta per l'applicazione dell'Iri.
L'Iri, la «flat tax» che assoggetta a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per l'Ires, i redditi d'impresa prodotti da imprenditori individuali e società di persone, ma solo se in contabilità ordinaria, doveva entrare in vigore, in base a quanto stabilito dalla legge 232/2016, fin dal 2017. Tale tassazione sostituisce, con riferimento agli utili non prelevati o distribuiti, l'Irpef dovuta dall'imprenditore individuale, ed eventuali collaboratori, e i soci delle società di persone.
Facendo presente che, in base a quanto disposto dall'articolo 55 bis del Tuir, per quanto concerne la determinazione del reddito d'impresa, la norma stabilisce che per i soggetti coinvolti dall'Iri esso va determinato ai sensi del Capo VI, del Titolo primo, del Tuir, con le normali regole previste per il reddito d'impresa, senza alcuna particolare eccezione; la legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, ha però previsto, solo alla fine del 2017, lo slittamento dell'entrata in vigore dell'Iri dal 2018.
Può essere accaduto, quindi, che i contribuenti che già nel corso del 2017 abbiano optato per la nuova «tassa piatta», abbiano anche ridotto in via previsionale gli acconti Irpef da versare per il 2017, tra giugno e novembre. Stante lo slittamento, però, di entrata in vigore dell'Iri, essi si sono trovati ad aver versato acconti insufficienti, potenzialmente sanzionabili in base a quanto disposto dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997.
Con la risoluzione n. 47/E del 22 giugno scorso, l'agenzia delle Entrate ha affrontato tale problema, derivante, appunto, dal rinvio di un anno dell'entrata in vigore dell'Iri.
Non risulta illegittimo che imprenditori individuali, collaboratori familiari, nonché soci delle società di persone, che entro giugno dello scorso anno avevano già deciso di optare per la nuova «flat tax», abbiano provveduto, specialmente in presenza di importanti riserve di utili già tassate per trasparenza, che si presumono distribuite per prime, a rideterminare gli acconti Irpef per il periodo d'imposta 2017, riducendoli.
A questo punto, dato che per effetto di quanto disposto dalla legge 205/2017, tali contribuenti risultano aver versato acconti Irpef incapienti, l'agenzia delle Entrate, tenuto conto del principio dell'affidamento e della buona fede del contribuente, di cui all'articolo 10 dello «Statuto del contribuente», ha chiarito che, laddove il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'Iri al periodo d'imposta 2018, i contribuenti possono effettuare il versamento di quanto dovuto per il 2017 entro il termine previsto per il versamento delle imposte a saldo, senza applicazione di alcuna sanzione.
Nella dichiarazione Redditi PF 2018, peraltro, come ricordato anche dall'agenzia delle Entrate, è già presente nel quadro RS il rigo RS148, all'interno del quale va indicato «l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2017, tenendo conto dell'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui i versamenti in acconto dell'Irpef per l'anno d'imposta 2017, calcolati su base previsionale, risultino insufficienti per effetto del differimento dell'applicazione dell'Iri al periodo d'imposta 2018».
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