Non serve un nuovo avviso per l’iscrizione al ruolo dopo lo stop all’adesione
La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, a seguito del diniego dell’accertamento con adesione espresso sul verbale di contraddittorio, legittima l’amministrazione finanziaria ad iscrivere a ruolo le somme originariamente contestate. La firma del verbale di contraddittorio non equivale, ai fini giuridici, alla firma dell’atto di adesione defettando il primo, rispetto al secondo, di tutti i presupposti per quantificare le imposte, le sanzioni e gli interessi. In questo caso, quindi, l’Ufficio non è tenuto a notificare un nuovo atto impositivo che ridetermini la pretesa tributaria sulla base del semplice verbale di contraddittorio. È quanto stabilisce la sentenza 16541/2018 della Cassazione ( clicca qui per consultarla ).
L’origine del contenzioso nasceva dall’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l’agenzia delle Entrate provvedeva all’iscrizione a ruolo delle somme accertate con un avviso di accertamento in relazione al quale il contribuente, ritenendo che la pretesa tributaria dovesse essere rideterminata sulla base della sottoscrizione del verbale di contraddittorio, non impugnava l’atto originario. In pratica la società ricorrente riteneva che la firma del verbale di contraddittorio all’interno dell’instaurazione del procedimento di accertamento con adesione dovesse essere sufficiente, nonostante il diniego dell’Ufficio all’adesione, per rideterminare quanto dovuto. Da qui l’emissione della cartella di pagamento sulla base di un atto divenuto, in assenza dell’impugnazione, definitivo.
Con il ricorso in Cassazione l’agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di secondo grado, riformando il precedente giudizio, ritenevano indispensabile che la rideterminazione della pretesa, sulla base dei redditi indicati nel verbale di contraddittorio, dovesse passare attraverso l’emissione di un nuovo avviso di accertamento.
Nell’accogliere il ricorso i giudici di legittimità criticano, innanzitutto, l’impostazione data dalla Ctr con cui, equiparando il verbale di contraddittorio con l’atto di adesione, ne ha fatto conseguire, ritenendo a riguardo necessaria la notifica di un nuovo atto, l’illegittimità della cartella emessa in base all’originario avviso.
Al fine di garantire un’applicazione dell’istituto su base sistematica e coerente con il dettato normativo la Corte ricorda che la redazione del verbale di contraddittorio non può essere equiparata ad una conclusione del procedimento espressivo della definitiva volontà di composizione della controversia. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio perché privo degli elementi dell’atto di adesione, consistenti nella riliquidazione delle imposte, sanzioni ed interessi, non può attribuirsi la capacità definitoria rispetto alle somme richieste con l’originario avviso di accertamento.
Cassazione, sentenza 16541/2018